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Il responsabile del presente blog è l'avvocato Denise Canu, iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Como. Per maggiori informazioni sull'avvocato ed il suo studio legale clicca qui.

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lunedì 23 settembre 2013

Quando la moglie falsifica la firma del marito

Con una recente sentenza la Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. V, 27 agosto 2013, n° 35543) ha affrontato una questione che sempre più spesso diventa spinosa, soprattutto quando i coniugi diventano “ex”.
Nel caso affrontato dalla Corte la moglie (all'epoca dei fatti le parti coinvolte erano sposate in regime di comunione dei beni) sottoscrisse un prestito con la falsa sottoscrizione del marito, il quale successivamente sporse querela per il delitto di “falsità in scrittura privata” a norma dell'art. 485 c.p.
La Corte, pur dichiarando il reato estinto per intervenuta prescrizione ha precisato:
“a) sul piano oggettivo, ai fini della sussistenza del reato di falso in scrittura privata il consenso o l'acquiescenza della persona di cui sia falsificata la firma, non svolge alcun rilievo, in quanto la tutela penale ha per oggetto non solo l'interesse della persona offesa, apparente firmataria del documento, ma anche la fede pubblica, la quale è compromessa nel momento in cui l'agente faccia uso della scrittura contraffatta per procurare a sè un vantaggio o per arrecare ad altri un danno; pertanto anche l'erroneo convincimento sull'effetto scriminante del consenso costituisce una inescusabile ignoranza della legge penale; sul piano soggettivo, nel delitto in questione, per l'integrazione del dolo specifico non occorre il perseguimento di finalità illecite, poichè l'oggetto di esso è costituito dal fine di trarre un vantaggio di qualsiasi natura, legittimo od illegittimo .
Avvocato Denise Canu

martedì 30 aprile 2013

Installazione di impianti di videosorveglianza nel condominio

Il Tribunale di Varese (Sez. I, 16/06/2011) ha affrontato e risolto il seguente quesito: può il singolo condomino, in mancanza di una normativa ad hoc, installare, per sua sola decisione, delle telecamere idonee a riprendere spazi comuni o addirittura spazi esclusivi degli altri condomini? NO.

Questa la questione: un singolo condomino senza previa delibera assembleare installò un impianto di videosorveglianza con un fascio di captazione di immagini che si riversava su aree condominiali comuni e, almeno in parte, anche su luoghi di proprietà esclusiva di altri condomini. Il magistrato ha disposto l'immediata rimozione delle telecamere installate e la rimozione dell'intero impianto di videosorveglianza.
In casi come quello esaminato dal Tribunale varesino manca una specifica regolamentazione. Lo stesso Garante per la protezione dei dati personali segnalò nel maggio 2008 al Governo ed al Parlamento l'opportunità di un intervento legislativo.
Nel silenzio del legislatore il Giudice ha affrontato e risolto la questione analizzando i diversi interessi e diritti coinvolti. Innanzitutto diritti costituzionalmente tutelati quali quello alla riservatezza (art. 2) e della tutela del domicilio (art. 14) sotto due distinti aspetti: come diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati luoghi in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo; e come diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi. Poi ancora la figura del condominio che presenta connotazioni assolutamente peculiari, in cui il "gruppo dei condomini" si trova forzosamente in comunione.
La sentenza ha, altresì, precisato, che nemmeno il Condominio ha la potestà normativa per farlo, eccezion fatta per il caso in cui la decisione sia deliberata all'unanimità dai condomini, perfezionandosi in questo caso un comune consenso idoneo a fondare effetti tipici di un negozio dispositivo dei diritti coinvolti.
Avvocato Denise Canu

venerdì 18 gennaio 2013

Furto in abitazione: chi paga i danni all'immobile locato

Mi è stata posta questa domanda: se l'inquilino subisce un furto e l'appartamento riporta dei danni (ad esempio agli infissi, alla porta d'ingresso) chi deve sostenere le spese di riparazione?
Il primo comma dell'art. 1588 del codice civile dispone cheil conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile”.
Questo significa che il conduttore dovrà fornire prova piena e completa della mancanza di colpa per tutti i danni riportati dalla cosa locata e derivanti dal furto.
In particolare la semplice denuncia del furto stesso può non essere da sola sufficiente, in considerazione della eventuale possibilità che il danno conseguente a quell'evento sia comunque prevenuto o impedito dalla diligente condotta dell'obbligato.
Il furto non deve essere né prevedibile né evitabile con l'impiego della diligenza richiesta all'inquilino.
Solo fornendo tale prova le spese saranno a carico del locatore.
Avvocato Denise Canu

giovedì 10 gennaio 2013

La Posta Elettronica Certificata: quando ha valore legale

Ho notato una certa confusione in merito all'utilizzo della Posta Elettronica Certificata. 
Taluni, erroneamente, ritengono che l'invio di comunicazioni utilizzando la posta certificata equivalga, per ciò solo, all'invio di una lettera raccomandata.
Facciamo un po' di chiarezza.
Il Codice dell'amministrazione digitale, D.Lgs. 07/03/2005, n° 82, stabilisce le caratteristiche e le modalita' per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata.
La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione, a determinate condizioni, e' valida agli effetti di legge.
In pratica l'invio di una mail utilizzando la posta elettronica certificata ha valore legale ed è equiparabile all'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno solo a condizione che mittente e destinatario stiano comunicando tramite email PEC.
In tal caso il mittente avrà documentazione elettronica, costituita dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, con valenza legale.
Avvocato Denise Canu

martedì 30 ottobre 2012

Gratuito patrocinio: i nuovi limiti di reddito

Il decreto del Ministero della Giustizia 02 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 ottobre u.s. ha aggiornato in € 10.766,33 il limite di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Avvocato Denise Canu

lunedì 1 ottobre 2012

separazione dei coniugi e contrasto religioso


Con l'aumento in Italia delle famiglie di nazionalità mista, sempre più spesso i Tribunali vengono chiamati a pronunciarsi sui contrasti che insorgono tra i coniugi in via di separazione in relazione all'educazione religiosa dei figli.
Il nostro ordinamento, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 54/2006 ha scelto con riferimento ai “provvedimenti riguardo ai figli” (artt. 155 e 155 bis c.c.), la tutela del minore alla c.d. bi genitorialità, intesa come diritto dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre, con la madre, e con le loro rispettive famiglie, anche dopo la separazione.
La regola generale consiste dunque nell’affidamento condiviso, che comporta l’esercizio della potesta` genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
L’affidamento esclusivo dei minori ad un solo genitore rappresenta l’eccezione applicabile soltanto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio.
Ovviamente il credo religioso dei genitori non può essere considerato come criterio nella scelta del regime dell'affidamento dei minori.
La diversità delle confessioni professate dai genitori assume rilevanza unicamente se viene fornita la prova che i figli subiscano un pregiudizio per la loro partecipazione alla fede ed alle pratiche confessionali di ciascuno dei genitori.
Se la confessione religiosa costituisce per il minore un elemento destabilizzante che ingenera sensazioni di confusione, disorientamento ed angoscia, tali da comportare effetti dannosi per l'equilibrio e la salute psichica dello stesso, allora il Tribunale può, con provvedimento motivato, affidare il minore in via esclusiva ad uno solo dei genitori.
Avvocato Denise Canu

mercoledì 4 luglio 2012

diritti relativi al ritratto


Parliamo ancora di fotografia. In questo post in particolare dei diritti derivanti dal ritratto. Tema attuale se solo si considera il vorticoso sviluppo che negli ultimi anni hanno avuto gli strumenti di comunicazione di massa (si pensi ai social network ed alla facilità con la quale vengono pubblicate le immagini).
La Legge sul diritto d'autore (22/04/1941, n. 633), agli articoli 96 e 97, dispone che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salvo i casi in cui la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.
In pratica, l'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio del ritratto deve essere fatta nei limiti in cui il consenso è stato prestato.
Il consenso alla pubblicazione del ritratto può anche essere limitato (si pensi ai contratti con i quali si concede l'autorizzazione all'uso per alcune singole attività, o per la diffusione su determinate riviste) con la conseguenza che se lo sfruttamento dell'immagine non è conforme agli accordi contrattuali intercorsi il danno conseguente costituisce un caso di lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti e, in quanto tali, riconducibili nell'alveo del danno non patrimoniale.
Avvocato Denise Canu