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venerdì 18 gennaio 2013

Furto in abitazione: chi paga i danni all'immobile locato

Mi è stata posta questa domanda: se l'inquilino subisce un furto e l'appartamento riporta dei danni (ad esempio agli infissi, alla porta d'ingresso) chi deve sostenere le spese di riparazione?
Il primo comma dell'art. 1588 del codice civile dispone cheil conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile”.
Questo significa che il conduttore dovrà fornire prova piena e completa della mancanza di colpa per tutti i danni riportati dalla cosa locata e derivanti dal furto.
In particolare la semplice denuncia del furto stesso può non essere da sola sufficiente, in considerazione della eventuale possibilità che il danno conseguente a quell'evento sia comunque prevenuto o impedito dalla diligente condotta dell'obbligato.
Il furto non deve essere né prevedibile né evitabile con l'impiego della diligenza richiesta all'inquilino.
Solo fornendo tale prova le spese saranno a carico del locatore.
Avvocato Denise Canu

giovedì 10 gennaio 2013

La Posta Elettronica Certificata: quando ha valore legale

Ho notato una certa confusione in merito all'utilizzo della Posta Elettronica Certificata. 
Taluni, erroneamente, ritengono che l'invio di comunicazioni utilizzando la posta certificata equivalga, per ciò solo, all'invio di una lettera raccomandata.
Facciamo un po' di chiarezza.
Il Codice dell'amministrazione digitale, D.Lgs. 07/03/2005, n° 82, stabilisce le caratteristiche e le modalita' per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata.
La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione, a determinate condizioni, e' valida agli effetti di legge.
In pratica l'invio di una mail utilizzando la posta elettronica certificata ha valore legale ed è equiparabile all'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno solo a condizione che mittente e destinatario stiano comunicando tramite email PEC.
In tal caso il mittente avrà documentazione elettronica, costituita dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, con valenza legale.
Avvocato Denise Canu