Il responsabile del blog

Il responsabile del presente blog è l'avvocato Denise Canu, iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Como. Per maggiori informazioni sull'avvocato ed il suo studio legale clicca qui.

Consulenza legale on-line?

Per poter usufruire del servizio di consulenza legale on-line e visitare il sito internet dello studio legale, clicca qui.
Visualizzazione post con etichetta guida in stato di ebbrezza. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta guida in stato di ebbrezza. Mostra tutti i post

lunedì 2 marzo 2009

Guida in stato di ebbrezza: alcune precisazioni

La Corte di Cassazione si è occupata (Cass. Civ., Sez. II, n° 3745 del 16 febbraio 2009) delle sanzioni di guida in stato di ebbrezza e del rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, disposizioni contenute nell'art. 186 Codice della Strada.
Questo il caso. Tizio viene fermato per alcuni controlli e sanzionato per aver guidato sotto l'effetto di sostanze alcoliche e per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico. Conseguentemente gli vengono decurtati 20 punti dalla patente di guida, 10 per ciascuna violazione. Il ricorso proposto avanti al Giudice di pace ha esito negativo e così Tizio decide di presentare ricorso avanti la Corte di Cassazione.

La Suprema Corte, chiamata a decidere, precisa:
1) Il legislatore ha scelto di punire e comminare la decurtazione dei punti anche per quelle condotte che impediscono l'accertamento dei fatti connessi ad una già avvenuta violazione di una norma di comportamento nella guida (come chi non si ferma dopo un incidente o che impedisce l'accetamento dello stato di ebbrezza);
2) Proprio la diversità dei beni giuridici tutelati dalle due violazioni anzidette, conferma la diversità e l'autonomia delle singole ipotesi contemplate dall'art. 186 C.d.S.;
3) Correttamente, quindi, sono stati decurtati i 20 punti della patente di guida.
Avv. Denise Canu

venerdì 17 ottobre 2008

Guida in stato di ebbrezza. Art. 186 C.d.S.

Un breve viaggio per conoscere le sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza.
L'art. 186 del Codice della Strada, recentemente modificato dalla Legge 125 del 24/07/2008, vieta di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche. E' un reato di competenza del Tribunale e prevede sanzioni diversificate a seconda del tasso alcolemico che viene riscontrato.
  1. Tasso alcolemico compreso tra 0.5 e 0.8 grammi per litro (g/l) - è prevista l'ammenda da € 500,00 ad € 2.000,00 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi;
  2. Tasso alcolemico compreso tra 0.8 e 1.5 g/l - è prevista l'ammenda da € 800,00 ad € 3.200,00 e l'arresto fino a 6 mesi. Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno;
  3. Tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l - è prevista l'ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00 e l'arresto da 3 mesi ad 1 anno e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni. La patente di guida è sempre revocata se il reato è commesso dal conducente di un autobus o un veicolo di massa complessiva superiore a 3.5 T. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche nell'ipotesi di sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che appartenga a persona estranea allo stesso. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo il caso in cui risulti che abbia già commesso in precedenza altre violazioni di cui al presente punto. La procedura di confisca si applica anche nel caso di incidente stradale.
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale: le pene sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto al punto 3, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Qualora non sia disposto il sequestro del veicolo, e non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore. Le relative spese di recupero e trasporto del veicolo sono interamente a carico del trasgressore.
Salvo che non costituisca più grave reato, in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti richiesti dagli organi di Polizia Stradale, al conducente si applicano le pene previste al precedente punto 3, la condanna comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni e della confisca del veicolo, salvo che lo stesso non appartenga a persona estranea al reato.
Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente il Prefetto ordina al trasgressore di sottoporsi a visita medica. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente di guida il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica che deve avvenire entro 60 giorni. Qualora ciò non avvenga il Prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
Qualora il tasso alcolemico accertato sia superiore a 1.5 g/l, salve le sanzioni sopra riportate il Prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
Avvocato Denise Canu

mercoledì 24 settembre 2008

Tabella per il calcolo del tasso alcolemico

Tanto per avere un'idea di quanto possiamo bere prima di superare il tasso alcolemico legale. Questo ormai tutti sappiamo essere fissto nella misura di 0,5 grammi per litro. I calcoloi riportati in tabella indicano i livelli TEORICI di alcolemia che si possono raggiungere, tenendo conto di sesso, peso corporeo, a stomaco pieno oppure a stomaco vuoto. Facciamo attenzione perchè questa tabella è stata creata con l'unico scopo di promuovere una guida consapevole e sicura. Sono solamente delle stime che ci possono guidare nel determinare, in base al quantitativo di alcol assunto, se si è superato il tasso alcolemico. Non hanno alcun valore legale, viene espressamente detto e non potremo, pertanto, utilizzare queste stime per metterci al riparo da eventuali sanzioni penali ed amministrative.
Avvocato Canu