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Il responsabile del presente blog è l'avvocato Denise Canu, iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Como. Per maggiori informazioni sull'avvocato ed il suo studio legale clicca qui.

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giovedì 24 novembre 2011

Il codice del turismo

Il 21 giugno 2011 è entrato in vigore il d.lg. 23.5.2011, n. 79 - «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’art. 14 l. 28.11.2005, n. 246, nonche´ attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta`, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine,contratti di rivendita e di scambio» (in G.U. del 6.6.2011, n. 129, S.O.), più semplicemente detto il codice del turismo.
L'art. 47 così recita "1.  Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta...."
Viene quindi riconosciuto  il danno da vacanza rovinata.
Occorre precisare, però, che lo stesso riguarda unicamente i pacchetti tutto compreso o meglio, secondo quanto previsto dall'art. 34, i pacchetti turistici "I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a)  trasporto;
b)  alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’ articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico".
Questa voce di danno non può, quindi essere riconosciuta ai turisti che hanno acquistato separatamente il trasporto, l'alloggio ecc.
Avvocato Denise Canu

lunedì 25 maggio 2009

Responsabilità dell'albergatore

Con un'altra sentenza del 07 maggio 2009 (n° 10493) la Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, è tornata ad occuparsi della responsabilità dell'albergatore in caso di furto delle cose portate in albergo.
In articolare si è occupata del caso di una pelliccia di visone prelevata dal deposito custodito la sera prima della partenza, poichè questa era prevista al di fuori dell'orario di apertura del medesimo, tenuta nella camera del cliente durante la notte ed ivi sottratta alla presenza degli occupanti addormentati e senza lasciare segni di effrazione o forzatura della porta d’ingresso.
La Corte ha stabilito che:
1) l'orario di apertura del deposito metteva in difficoltà i clienti i quali non potevano beneficiarne la sera tardi o la mattina presto;
2) il servizio di vigilanza notturno è stato lacunoso e negligente consentendo a qualcuno di aggirarsi liberamente per l'albergo ed, utilizzando una chiave evidentemente mal custodita, di introdursi nella camera;
3) il fatto che si siano introdotti proprio in quella camera per sottrarre una pelliccia di valore non esclude che possa essersi trattato di personale dell'albergo;
4) queste carenze organizzative non possono riversarsi sulla clientela.
Alla luce di tutte queste premesse la Corte ha stabilito:
A) vi è responsabilità per colpa dell'albergatore, a norma dell'art. 1785-bis c.c. il quale dovrà risarcire per intero il valore del bene sottratto;
B) non può, quindi, applicarsi la limitazione nell'ammontare del risarcimento stabilita dall'art. 1783 ultimo comma, c.c. che prevede il risarcimento pari al valore del bene sottratto sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.
Avvocato Denise Canu

lunedì 9 febbraio 2009

danno da vacanza rovinata: altra sentenza


Una nuova sentenza, emessa dal Giudice di Pace di Verona, (n°8663/08) ha affrontato il diritto riconosciuto in capo ai viaggiatori ad ottenere la restituzione delle somme versate ed il risarcimento dei danni.
Questo il caso.
Alcuni amici decidono di acquistare un pacchetto turistico relativo ad un Tour della Birmania. Arrivati presso l'aeroporto di Malpensa, a causa delle forti nevicate, il loro volo viene annullato e vengono imbarcati su altro aereo solo il giorno successivo. All'arrivo presso lo scalo di Doha si ritrovano a dover trascorrere la notte bivaccando in aeroporto. Venivano informati il giorno successivo che sarebbero stati scaglionati in giorni ed orari differenti su voli in direzione della Birmania. A questo punto il gruppo decideva di far rientro in Italia.
Il Giudice di Pace ha accertato che, benchè il blocco dei voli all'aeroporto di Malpensa non fosse addebitabile alla responsabilità del Tour Operator questi avrebbe comunque dovuto provvedere a riprogrammare immediatamente il viaggio offrendo un pacchetto turistico analogo a quello prenotato.
Nel caso di specie, ha riconosciuto ai viaggiatori il diritto ad ottenere il pieno rimborso di quanto versato all'acquisto del pacchetto turistico, oltre ad una somma da versarsi a titolo di risarcimento dei danni da vacanza rovinata, somma liquidata tenendo conto delle giornate perse, delle spese sostenute e dello stress subito.
Avvocato Denise Canu

martedì 16 dicembre 2008

La responsabilità dell'albergatore


Prendiamo spunto dalla recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. terza, n° 28812 del 05 diecmbre 2008) per approfondire, in vista delle prossime festività, il tema della responsabilità degli albergatori per le cose portate in albergo e per quelle consegnate in custodia.
La Corte di Cassazione ha, innnzitutto, chiarito che non vi è alcun obbligo del cliente di affidare gli oggetti di valore in custodia all'albergatore, poiché manca una previsione normativa in tal senso.
Il cliente, quindi, può scegliere se:
consegnare in custodia gli oggetti di valore (o nel caso in cui la custodia sia stata illegittimamente rifiutata) - si applica l'art. 1784 c.c.
a) in questo caso la responsabilità dell'albergatore è illimitata, il cliente ha diritto all'integrale risarcimento dei danni in caso di deterioramento, distruzione o sottrazione dei beni;
portare con sè i beni senza consegnarli in custodia - si applica l'art. 1783 c.c.
a) la responsabilità dell'albergatore è limitata al valore di quanto sia stato sottratto, distrutto o deteriorato, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata;
b) questo limite di responsabilità non si applica qualora sia dovuto a colpa dell'albergatore, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.
In entrambi i casi poi non si ha responsabilità dell'albergatore per la distruzione, sottrazione o deterioramento quando:
a) sono dovuti per causa del cliente, degli accompagnatori, persone al suo servizio o che gli rendono visita;
b) per forza maggiore;
c) per la natura della cosa.
Avvocato Denise Canu

mercoledì 29 ottobre 2008

Diritti dei disabili e trasporto aereo


Il Regolamento Comunitario n° 1107/2006 tutela i diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo pienamente in vigore dal 26 luglio 2008.
Questo regolamento parte da alcune considerazioni di base. Tutti i cittadini devono poter beneficiare del servizio aereo, e le persone con disabilità o mobilità ridotta devono avere la possibilità di viaggiare in condizioni simili a quelle degli altri cittadini. Proprio per garantire pari diritti il Parlamento Europeo ha adottato questo Regolamento per la tutela e l'assistenza ai disabili.




Cosa prevede il Regolamento:
  • Il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non può rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta: 1) una prenotazione per un volo in partenza o in arrivo presso un aeroporto situato nel Territorio di uno Stato membro; 2) di imbarcare la persona disabile se in possesso di un valido biglietto e di una prenotazione. Sono previste due eccezioni: 1) per motivi di sicurezza; 2) se le dimensioni dell'aeromobile o dei portelloni rendono fisicamente impossibile il trasporto.
  • In caso di rifiuto dell'imbarco, alla persona disabile viene offerto il rimborso o un volo alternativo;
  • il vettore aereo o il suo agente deve fornire le proprie norme di sicurezza e restrizioni dovute alle dimensioni dell'aeromobile in un formato accessibile e nelle stesse lingue rese disponibili agli altri passeggeri. Altrettanto dovrà fare l'operatore turistico per i viaggi, vacanze ed i circuiti "tutto compreso" che organizza;
  • Qualora il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico applichino le eccezioni previste dal Regolamento hanno l'obbligo di informare immediatamente la persona disabile comunicandone le ragioni e, dietro espressa richiesta, dovrà farlo per iscritto entro i successivi cinque giorni lavorativi;
Cosa deve fare il passeggero con disabilità o mobilità ridotta:
  • Il passeggero dovrà notificare la richiesta di assistenza (seguendo le indicazioni che devono essergli fornite, al vettore aereo, al suo agente o all'operatore turistico) almeno 48 ore prima dell'ora di partenza del volo pubblicata;
  • a questo punto sarà il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico a dover notificare, almeno 36 ore prima dell'ora di partenza del volo pubblicata, al gestore dell'aeroporto di partenza, arrivo e transito, tutte le informazioni necessarie affinchè venga garantita adeguata assistenza;
  • il passeggero si dovrà presentare alla registrazione all'ora stabilita in anticipo ovvero almeno un'ora prima se non specificato;
  • il passeggero avrà diritto, gratuitamente, ad assistenza all'interno dell'aeroporto affinché possa prendere il volo prenotato. Assistenza che verrà fornita, per quanto possibile, secondo le esigenze specifiche del passeggero.
Risarcimento per danneggiamento o perdita di attrezzature e dispositivi di assistenza:
  • In caso di perdita o danneggiamento delle attrezzature o dispositivi di assistenza durante la gestione in aeroporto o il trasporto a bordo degli aeromobili, il passeggero ha diritto al risarcimento.
Reclamo:
  • Qualora il passeggero ritenga vi sia stata violazione del Regolamento, dovrà inoltrare reclamo, a seconda del caso, al gestore aeroportuale overo al vettore aereo;
  • Qualora non ottenga adeguate risposte, si potrà rivolgere all'organismo di controllo designato da ciascun Stato membro. In Italia l'organismo incaricato è la Direzione centrale Regolazione tecnica - Ente Nazionale Aviazione Civile, Via di Villa Ricotti, n° 42, Roma.
Sanzioni:
  • Ciascun Stato membro dovrà stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili alle infrazioni del Regolamento.
Per conoscere se avete subito un disservizio e quali sono i vostri diritti, per la formulazione delle contestazioni o per avviare una pratica con lo studio legale clicca qui.
Avvocato Denise Canu

lunedì 6 ottobre 2008

Danno da vacanza rovinata


Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo delle vacanze, occupandoci della perdita dei bagagli e cercando di capire come dobbiamo comportarci.
Trasporto aereo
mancata riconsegna o danneggiamento bagagli
Qualora all'arrivo a destinazione il bagaglio che abbiamo conseganto all'accettazione non viene riconsegnato ovvero risulta danneggiato occorre:
  • prima di lasciare l'area bagagli, fare constatare lo smarrimento ovvero il danneggiamento del bagaglio, recandosi agli appositi uffici presenti in tutti gli aeroporti compilando il modulo che verrà rilasciato;
Smarrimento bagaglio
  • qualora nei successivi 21 giorni non si ricevano notizie sul ritrovamento del bagaglio, ovvero qualora lo stesso venga riconsegnato, entro i successivi 21 giorni occorre inviare all'Ufficio Relazione Clientela della compagnia aerea con la quale si è viaggiato tutta la documentazione necessaria per ottenere, il risarcimento del danno nel primo caso ed il risarcimento del danno oltre al rimborso delle spese sostenute nel secondo;
  • documentazione necessaria: originale della ricevuta del biglietto aereo (se prenotato on-line il codice di prenotazione); originale del modulo compilato in aeroporto; originale del talloncino identificativo del bagaglio rilasciato alla partenza; un elenco di quanto si trovava all'interno del bagaglio smarrito, ovvero di quanto risulta mancante se ritrovato; originali delle ricevute di quanto è stato acquistato per sostituire i beni contenuti nel bagaglio; coordinate bancarie complete.
Danneggiamento bagaglio
Qualora il nostro bagaglio sia stato danneggiato, entro 7 giorni dalla compilazione del modulo compilato all'aeroporto, inviare all'Ufficio Relazione Clientela della compagnia aerea con la quale si è viaggiato tutta la documentazione di seguito indicata:
  • originale della ricevuta del biglietto aereo (se prenotato on-line il codice di prenotazione); originale del modulo compilato in aeroporto; originale del talloncino identificativo del bagaglio rilasciato alla partenza; elenco di quanto contenuto nel bagaglio che abbia riportato danni.
Per conoscere se avete subito un disservizio e quali sono i vostri diritti, per la formulazione delle contestazioni o per avviare una pratica con lo studio legale clicca qui.
Avvocato Denise Canu

lunedì 15 settembre 2008

Danno da vacanza rovinata


Cerchiamo di capire quali sono i diritti riconosciuti al viaggiatore, in materia di trasporto aereo e di pacchetti “tutto compreso”.
Iniziamo un viaggio attraverso la normativa comunitaria e nazionale per capire quali sono i nostri diritti e come tutelarci in caso di disservizi.
Trasporto aereo
I diritti del passeggero nell'ipotesi di disservizi del trasporto aereo.
La normativa a cui fare riferimento è il Regolamento comunitario n° 261/2004.
ambito di applicazione: a) su tutti i voli – di linea e non di linea – in partenza da un aeroporto comunitario; b) su tutti i voli – di linea e non di lienea – in partenza da un aeroporto di un paese terzo ma che arriva a destinazione in aeroporto comunitario, qualora la compagnia aerea sia comunitaria, salvo che non abbiate già usufruito della normativa locale;
quando si applica: si applica nei casi di negato imbarco (c.d. Overbooking), cancellazione del volo e di ritardo prolungato.
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Overbooking: il passeggero può scegliere di rinunciare volontariamente all'imbarco (concordando con il vettore i benefici della rinuncia e determinando la riprotezione o il rimborso del biglietto aereo). Il passeggero non è consenziente alla rinuncia all'imbarco e sceglie la riprotezione (spetta la compensazione pecuniaria, riprotezione su volo alternativo ed assistenza) ovvero rinuncia al volo (spetta la compensazione pecuniaria, il rimborso del biglietto aereo e l'assistenza);
Cancellazione del volo: se determinata da circostanze eccezionali il passeggero può scegliere la riprotezione (riprotezione del volo e assistenza) ovvero il rimborso del biglietto (rimborso del biglietto aereo ed assistenza). Se la cancellazione non è determinata da circostnze eccezionali il passeggero può scegliere la riprotezione (compensazione pecuniaria, riprotezione su volo alternativo e assistenza) ovvero di rinunciare al volo (spetta la compensazione pecuniaria, il rimborso del biglietto aereo e l'assistenza);
Ritardo prolungato: Se il ritardo supera le 2, 3 o 4 ore, a seconda delle distanze in km del volo, il passeggero ha diritto all'assistenza; se il ritardo supera le 5 ore il passeggero ha diritto a richiedere il rimborso del biglietto non usato e l'assistenza.
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COMPENSAZIONE PECUNIARIA: il suo ammontare viene calcolato tenendo conto della tratta aerea (intra-comunitaria, internazionele) ed alla distanza in Km.
ASSISTENZA: al passeggero vengono forniti a titolo gratuito i segenti servizi: 1) pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa; 2) sistemazione in albergo se è necessario il pernottamento con il relativo trasporto; 3) due chiamate telefoniche ovvero messaggi via telefax, fax o posta elettronica.
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