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mercoledì 29 ottobre 2008

Diritti dei disabili e trasporto aereo


Il Regolamento Comunitario n° 1107/2006 tutela i diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo pienamente in vigore dal 26 luglio 2008.
Questo regolamento parte da alcune considerazioni di base. Tutti i cittadini devono poter beneficiare del servizio aereo, e le persone con disabilità o mobilità ridotta devono avere la possibilità di viaggiare in condizioni simili a quelle degli altri cittadini. Proprio per garantire pari diritti il Parlamento Europeo ha adottato questo Regolamento per la tutela e l'assistenza ai disabili.




Cosa prevede il Regolamento:
  • Il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non può rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta: 1) una prenotazione per un volo in partenza o in arrivo presso un aeroporto situato nel Territorio di uno Stato membro; 2) di imbarcare la persona disabile se in possesso di un valido biglietto e di una prenotazione. Sono previste due eccezioni: 1) per motivi di sicurezza; 2) se le dimensioni dell'aeromobile o dei portelloni rendono fisicamente impossibile il trasporto.
  • In caso di rifiuto dell'imbarco, alla persona disabile viene offerto il rimborso o un volo alternativo;
  • il vettore aereo o il suo agente deve fornire le proprie norme di sicurezza e restrizioni dovute alle dimensioni dell'aeromobile in un formato accessibile e nelle stesse lingue rese disponibili agli altri passeggeri. Altrettanto dovrà fare l'operatore turistico per i viaggi, vacanze ed i circuiti "tutto compreso" che organizza;
  • Qualora il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico applichino le eccezioni previste dal Regolamento hanno l'obbligo di informare immediatamente la persona disabile comunicandone le ragioni e, dietro espressa richiesta, dovrà farlo per iscritto entro i successivi cinque giorni lavorativi;
Cosa deve fare il passeggero con disabilità o mobilità ridotta:
  • Il passeggero dovrà notificare la richiesta di assistenza (seguendo le indicazioni che devono essergli fornite, al vettore aereo, al suo agente o all'operatore turistico) almeno 48 ore prima dell'ora di partenza del volo pubblicata;
  • a questo punto sarà il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico a dover notificare, almeno 36 ore prima dell'ora di partenza del volo pubblicata, al gestore dell'aeroporto di partenza, arrivo e transito, tutte le informazioni necessarie affinchè venga garantita adeguata assistenza;
  • il passeggero si dovrà presentare alla registrazione all'ora stabilita in anticipo ovvero almeno un'ora prima se non specificato;
  • il passeggero avrà diritto, gratuitamente, ad assistenza all'interno dell'aeroporto affinché possa prendere il volo prenotato. Assistenza che verrà fornita, per quanto possibile, secondo le esigenze specifiche del passeggero.
Risarcimento per danneggiamento o perdita di attrezzature e dispositivi di assistenza:
  • In caso di perdita o danneggiamento delle attrezzature o dispositivi di assistenza durante la gestione in aeroporto o il trasporto a bordo degli aeromobili, il passeggero ha diritto al risarcimento.
Reclamo:
  • Qualora il passeggero ritenga vi sia stata violazione del Regolamento, dovrà inoltrare reclamo, a seconda del caso, al gestore aeroportuale overo al vettore aereo;
  • Qualora non ottenga adeguate risposte, si potrà rivolgere all'organismo di controllo designato da ciascun Stato membro. In Italia l'organismo incaricato è la Direzione centrale Regolazione tecnica - Ente Nazionale Aviazione Civile, Via di Villa Ricotti, n° 42, Roma.
Sanzioni:
  • Ciascun Stato membro dovrà stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili alle infrazioni del Regolamento.
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Avvocato Denise Canu

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