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Il responsabile del presente blog è l'avvocato Denise Canu, iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Como. Per maggiori informazioni sull'avvocato ed il suo studio legale clicca qui.

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martedì 15 maggio 2012

Fotografia: diritto d'autore o diritto connesso?


Le fotografie possono venire considerate opere dell'ignegno (opere fotografiche), e quindi godere della piena protezione del ditritto d'autore, ovvero essere catalogate come semplici fotografie e beneficiare di una tutela più limitata (diritti connessi a quelli d'autore).
L'opera fotografica si concretizza tutte le volte che il fotografo non si limita a riprodurre la realtà, ma inserisce nell'opera la propria creatività, gusto e sensibilità, così da evocare suggestioni a chi esamina la fotografia e, pertanto, gode della piena tutela accordata agli autori dagli articoli 1 e seguenti della Legge 633 del 1941.
L'art. 12 riconosce all'autore il diritto esclusivo di pubblicare l'opera nonché il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati dalla legge.
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternita' dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (art. 20).
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte.
Viceversa, quando l'opera fotografica sia priva dei predetti requisiti, viene considerata una semplice fotografia e gode della più limitata tutela di cui agli articoli 87 e seguenti della medesima Legge, in tema di diritti connessi a quello d'autore. Quest'ultima tutela deve escludersi altresì nell'ipotesi di fotografie di scritti, documenti, oggetti materiali ogni qual volta abbiano aventi finalità riproduttivo-documentale e, quindi, non destinate a funzioni ulteriori, quali la commercializzazione o la promozione di un prodotto.
Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia salvo ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta (art. 88).
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia (art. 92).
Avvocato Denise Canu

giovedì 1 marzo 2012

Posso pubblicare la foto della recita di mia figlia?



No, salvo espressa autorizzazione dei genitori dei minori coinvolti.
Le norme che disciplinano il diritto all'immagine sono l'art. 10 del codice civile e gli articoli 96 e 97 della Legge sul diritto d'autore (L 22/04/1941, n. 633). La pubblicazione dell'immagine di una persona non può avvenire senza il consenso della medesima (se minorenne senza consenso dei genitori), e nemmeno quando non vi siano altre circostanze espressamente previste come idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza (quali la notorietà dei soggetti ripresi, l'ufficio pubblico dalle stesse ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia oppure scopi scientifici, didattici culturali).
Vi è, anche, da considerare la normativa sulla privacy (D.L.vo 196/2003) che all'art. 4, lettera b indica come «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Rientra nella qualifica di dato personale anche l'immagine fotografica.
Con riferimento, poi, ai minorenni la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20.11.1989, in Italia ratificata con Legge 27 maggio 1991, n. 176 espressamente ribadisce all'art. 16, in armonia con i principi espressi dagli articoli 2 e 31 della Costituzione, che «nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti».
L’art. 3 della stessa Convenzione sottolinea che: «1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, della autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente».
Avvocato Denise Canu

giovedì 24 novembre 2011

Il codice del turismo

Il 21 giugno 2011 è entrato in vigore il d.lg. 23.5.2011, n. 79 - «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’art. 14 l. 28.11.2005, n. 246, nonche´ attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta`, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine,contratti di rivendita e di scambio» (in G.U. del 6.6.2011, n. 129, S.O.), più semplicemente detto il codice del turismo.
L'art. 47 così recita "1.  Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta...."
Viene quindi riconosciuto  il danno da vacanza rovinata.
Occorre precisare, però, che lo stesso riguarda unicamente i pacchetti tutto compreso o meglio, secondo quanto previsto dall'art. 34, i pacchetti turistici "I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a)  trasporto;
b)  alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’ articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico".
Questa voce di danno non può, quindi essere riconosciuta ai turisti che hanno acquistato separatamente il trasporto, l'alloggio ecc.
Avvocato Denise Canu

martedì 20 settembre 2011

Il coniuge tradito ha diritto al risarcimento dei danni?

Con una recente pronuncia la prima sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza 18853/11) ha affrontato il problema del diritto in capo al coniuge tradito ad ottenere il risarcimento del danno.
La vicenda è questa. Una moglie cita in giudizio il marito chiedendo il risarcimento dei danni - biologico ed esistenziale - a suo dire causati dalla relazione extraconiugale del marito. Il giudice di primo grado e la Corte di appello rigettano le richieste avanzate della signora tradita ritenendo che, poiché la stessa ha rinunciato alla pronuncia di addebito della separazione, manchi il presupposto per il diritto al risarcimento del danno .
La Suprema Corte Corte ha chiarito alcuni elementi:
  1. il comportamento del coniuge può costituire causa di separazione o divorzio ma anche integrare gli estremi di un illecito civile;
  2. la mera violazione di doveri matrimoniali non integra automaticamente una responsabilità risarcitoria;
  3. con riferimento ai danni non patrimoniali ed al caso specifico se il fatto illecito ha violato in modo grave diritti inviolabili della persona (salute, immagine, riservatezza, dignità) la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale se: l'interesse leso ha rilevanza costituzionale, la lesione sia grave ed il danno abbia una consistenza giuridicamente rilevante, e viene fornita la prova del nesso di causalità tra la violazione ed il danno. E nel caso della violazione dei doveri coniugali è necessario che l'infedeltà, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, si sia concretizzata in atti lesivi della dignità della persona.
  4. L'azione di risarcimento è quindi autonoma rispetto ad una domanda di separazione ed addebito
    Avvocato Denise Canu

venerdì 29 aprile 2011

PlayStation e furto dati personali

Alcuni avranno sentito la notizia nei telegiornali, molti clienti PalyStation Network hanno già ricevuto una email dalla Sony nella quale si informano gli utenti che il 17 e 19 aprile scorso una intrusione illegale e non autorizzata nel sistema ha messo a rischio alcune informazioni relative agli account di utenti.
Ecco di quali informazioni potrebbe essere entrato in possesso il "soggetto non autorizzato":
- nome, indirizzo, città, provincia, codice postale, nazione;
- indirizzo email, data di nascita, password, login e online ID di PSN/portatile;
- i dati della carta di credito eventualemente fornita ed in particolare: numero (escluso il codice di sicurezza) e la data di scadenza.
Quali di questi dati erano protetti e quali criptati:
Secondo il Blog italiano di PlayStation tutti i dati erano protetti e la tabella delle carte di credito criptata.
Quali le possibili conseguenze:
Premesso che non è attualmente possibile sapere se e quali informazioni siano tate carpite è necessario prestare molta attenzione a:
- Password utilizzata per accedere all'account. Se è la stessa usata (come spesso usiamo fare per evitare di dimenticarla) ad esempio per accedere al proprio conto corrente online, alla posta elettronica o altro è auspicabile provvedere immediatamente alla sostituzione;
- Carte di credito. La Sony ha escluso che siano stati individuati i codici di sicurezza. Ad ogni modo è bene monitorare i propri conti correnti, avvisare l'Istituto di credito ed eventualmente provvedere alla sostituzione della carta;
- diffidare da qualsiasi contatto telefonico, via email o cartaceo che chiede informazioni personali o dati sensibili. Sony ha dichiarato che non contatterà in nessun modo, incluso via email, i propri utenti.
 In tal caso segnalare il contatto all'autorità.
Avvocato Denise Canu

giovedì 31 marzo 2011

incidente stradale e danno da fermo tecnico

Quando si subisce un incidente stradale capita che l'autovettura, per poter essere riparata, debba permanere per un periodo di tempo più o meno lungo presso l'officina meccanica.
Il danno da fermo tecnico è quello che subisce il proprietario dell'autoveicolo a causa dell'impossibilità di farne uso durante tutto il tempo necessario alla sua riparazione.
Occorre quindi capire quando si ha diritto alla sua liquidazione.
La Corte di Cassazione sul punto non ha una posizione univoca.
Si può, però, affermare che secondo la giurisprudenza maggioritaria il Giudice può liquidare questa voce di danno in via equitativa, indipendentemente dall'aver fornito una prova specifica del suo ammontare, in cosiderazione del fatto che sia stata data prova della permanenza del mezzo in officina, ciò anche indipendentemente dall'effettivo uso che si fa del veicolo.
Questo principio considera che anche in caso di fermo il mezzo rappresenta un costo per il proprietario (con riferimento alla tassa di circolazione ed al premio assicurativo) e che l'autovettura subisce comunque un naturale deprezzamento di valore.
Avvocato Denise Canu

giovedì 16 dicembre 2010

Nuove sanzioni a tutela degli animali da compagnia

E' entrata in vigore il 04 dicembre 2010 la Legge 201 di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia.
Già nell'anno 2004 erano stati introdotti nel nostro codice penale alcuni reati contro il sentimento per gli animali.
Oggi la legge 201 ha inasprito le pene in caso di uccisione di animali, prevendendo pene da quattro mesi a due anni di reclusione, ed in caso di maltrattamento di animali sono stabilite pene che vanno dai tre ai diciotto mesi  di reclusione o con la multa da € 5.000,00 ad € 30.000,00.
E' stato poi introdotto il delitto di traffico illecito di animali da compagnia ed introduzione illecita di animali da compagnia.
Avv. Denise Canu