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venerdì 13 marzo 2009

Consenso informato: i diritti del malato

Con una interessante sentenza la terza sezione civile della Corte di Cassazione (n°2468/2009) si è occupata del caso di un paziente sottoposto a test HIV senza che gli fosse stato richiesto il relativo consenso. Contestava, inoltre, il paziente l'omessa adeguata custodia della cartella clinica contenente l'esito positivo del test, con conseguente diffusione delle notizie relative alla sua salute.
La Suprema Corte ha così ritenuto:" .... Va condivisa l’opinione del ricorrente secondo cui la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 5, 3° comma, legge n. 135/1990 porta a ritenere che il consenso del paziente al test HIV - così come ad ogni altro trattamento a cui debba essere sottoposto - deve essere richiesto in ogni caso in cui ciò sia possibile, senza pregiudizio per le esigenze di cura del paziente stesso o per la tutela dei terzi. Ed invero, se nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, salvo espressa disposizione di legge (art. 32 Cost.), il malato ha il diritto di essere preventivamente e tempestivamente informato delle indagini cliniche e delle cure alle quali lo si vuol sottoporre, in tutti i casi in cui possa esprimere liberamente e consapevolmente la sua volontà ..... per le indagini cliniche debba essere rispettata quanto meno la riservatezza del paziente, adottando tutte le misure idonee a far sì che natura ed esito del test, dati sensibili raccolti nell’anamnesi, e accertamento della malattia, siano resi noti solo entro il ristretto ambito del personale medico e infermieristico adibito alla cura e vengano custoditi adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che altri, ed in particolare il pubblico, possano venire a conoscenza delle suddette informazioni...".
Questi, in sintesi, i principi espressi:
1) Il paziente deve essere preventivamente informato ed interpellato in merito alle indagini cliniche e delle cure alle quali deve sottoporsi affinché, nei casi in cui ciò sia possibile, possa esprimere liberamente e consapevolmente la sua volontà;
2) è onere del personale sanitario dimostrare di avere adottato tutte le misure occorrenti allo scopo di garantire il diritto del paziente alla riservatezza e di evitare che i dati relativi all’esito del test ed alle condizioni di salute del paziente medesimo possano pervenire a conoscenza dei terzi.
Avvocato Denise Canu

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