Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone è un reato contravvenzionale disciplinato dall'art. 659 c.p. il quale prevede che "chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'ammenda fino a Euro 309".
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione per la sussistenza della contravvenzione prevista dal primo comma dell’art. 659 c.p. è sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall’agente sia tale da poter disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone, anche se una sola di esse si sia in concreto lamentata.
Occorre, quindi, che Tribunale accerti se nel caso specifico le emissioni rumorose, sia per la loro intensità, sia per la loro durata, sia se la propagazione della fonte sonora emetta rumori fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, riferibile alla media sensibile delle persone che vivono nell’ambiente ove suoni e rumori vengono percepiti.
Avvocato Denise Canu
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