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Il responsabile del presente blog è l'avvocato Denise Canu, iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Como. Per maggiori informazioni sull'avvocato ed il suo studio legale clicca qui.

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lunedì 25 gennaio 2010

Condominio: realizzazione di nuovi box

Con sentenza n° 20254 del 28 settembre 2009 la Corte di Cassazione (Seconda Sezione Civile) ha stabilito che, secondo il disposto dell'art. 9, comma 3, della legge 24/03/89, n. 122, i condomini possono deliberare, rispettando la maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, cod. civ. (maggioranza degli intervenuti e metà del valore dell'edificio), la realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo di edifici condominiali, anche in numero inferiore a quello della totalità dei componenti.
I condomini dissenzienti sono tenuti a rispettare la delibera assembleare con conseguente sottrazione dell'uso della zona dell'area comune divenuta parcheggio pertinenziale delle singole unità abitative.
Tale sottrazione, in ogni caso è consentita solo se viene assicurata anche ai condomini dissenzienti la possibilità di realizzare, in futuro, nella zona del sottosuolo comune rimasta libera, un analogo box sotterraneo pertinenziale della propria unità immobiliare di proprietà esclusiva.
Avvocato Denise Canu

lunedì 18 gennaio 2010

Conducente tram condannato per le lesioni di un passeggero

Nei giorni scorsi i media hanno dato rilievo ad una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (IV Sezione Penale, sentenza n° 1832/10 del 16 dicembre 2009) che conferma la pronuncia emessa dal Giudice di Pace di Milano. Questi i fatti.

Nel giugno del 2004 una passeggera di un tram mentre si accingeva a salire, a causa dell'improvvisa chiusura delle porte ed alla partenza del mezzo, rovinava a terra riportando danni alla propria persona. Il conducente del tram veniva ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose. La Suprema Corte ha confermato tale decisione.

Avvocato Denise Canu

lunedì 23 novembre 2009

maltrattamneti in famiglia: è reato anche tra conviventi

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza 4138/09 del 02 ottobre 2009, ha ribadito come il reato di maltrattamenti in famiglia sia applicabile anche alle famiglie di fatto.
La decisione della Corte:
- ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, non assume alcun rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di una persona convivente “more uxorio”, atteso che il richiamo contenuto nell'art. 572 del codice penale alla “famiglia” deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo.
Avvocato Denise Canu

lunedì 16 novembre 2009

separazione dei coniugi: diritti dei nonni

In una recente sentenza la Corte di Cassazione (sezione I civile, n° 22081/09) si è occupata della possibilità che nonni o familiari possano intervenire in un giudizio di separazione dei coniugi per vedere garantiti il loro diritto a mantenere rapporti con i nipoti. Nel caso specifico i nonni paterni si erano costituiti in un giudizio di separazione lamentando come, a seguito dei provvedimenti presidenziali che affidavano i minori alla madre, questa ne aveva impedito le frequentazioni.

La decisione della Corte:

- La riforma del diritto di famiglia (Legge 08/02/2006, n° 649) ha riconosciuto e valorizzato il ruolo degli ascendenti e dei parenti di ciascun ramo genitoriale, l'art. 155 del codice civile afferma il diritto del minore a conservare rapporti significativi con i parenti;

- Il secondo comma dell'art. 155 del codice civile demanda al giudice l'adozione di provvedimenti relativi alla prole, così da realizzare la finalità del primo comma, avendo come unico parametro di riferimento l'interesse morale e materiale dei minori;

- il diritto dei figli a mantenere rapporti con i nonni e gli altri congiunti è un ulteriore elemento di cui il giudice dovrà tener conto nell'adottare i provvedimenti riguardo i figli;

- tali modifiche legislative, in ogni caso, non consentono ai nonni di intervenire nel giudizio di separazione dei coniugi.

Avvocato Denise Canu


mercoledì 30 settembre 2009

Ingiurie alla suocera: offende la moglie/figlia


Una recente sentenza, ripresa anche dalla cronaca nazionale, si è occupata del reato di ingiurie. In particolare la Suprema Corte, con sentenza n° 35874 della quinta sezione penale ha ritenuto la moglie persona offesa dal reato benché il marito avesse pronunciato epiteti ed espressioni volgari con riferimento alla suocera.
Ecco il principio dettato della Suprema Corte:
1) quando sussite uno stretto legame parentale fra la persona alla quale sono comunicate le espressioni offensive e la destinataria delle stesse
2) ne deriva una lesione del decoro della interlocutrice
3) tale condotta si traduce in mancanza di quel rispetto che, quale componente della dignità umana, è dovuto a ciascuno dei consociati.
Avvocato Denise Canu

martedì 15 settembre 2009

Assistenza a familiare portatore di handicap

Con una recente sentenza (n° 16102 del 09/07/2009) le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno fornito alcune precisazioni in tema di diritto del familiare di portatore di handicap a non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso.
Il caso: una docente di scuola elementare ricorre per veder dichiarata l'illegittimità del proprio trasferimento dal luogo di lavoro per incompatibilità ambientale poiché, assistendo un familiare convivente portatore di handicap la legge (art. 33 comma 5 Legge 104/1992) vieta il trasferimento senza il suo consenso.
La decisione della Suprema Corte:
1) La Legge 104/1992 prevede, all'art. 33, agevolazioni per i lavoratori che assistono soggetti portatori di handicap;
2) In particolare, al comma quinto, si riconosce al lavoratore il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio ed a non essere trasferito senza il proprio consenso presso altra sede;
3) Tali misure devono considerarsi inserite in un ampio complesso normativo, che devono coesistere e bilanciarsi con altri valori costituzionali;
4) Tale norma, pertanto, non configura un diritto assoluto e illimitato poiché il suo esercizio può essere fatto valere laddove non costituisce lesione delle esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro traducendosi in un danno per l'interesse della collettività;
5) Il diritto del lavoratore a non essere trasferito non è attuabile ove sia accertata, in modo rigoroso, la incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro.
Avvocato Denise Canu

venerdì 10 luglio 2009

Disegno di legge in materia di pubblica sicurezza

Lo scorso due luglio il Senato della Repubblica ha varato il disegno di legge in materia di pubblica sicurezza. Ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l'entrata in vigore. Alcune novità sono già state evidenziate dai telegiornali. Vediamo quali:
- Disposizioni in materia di danneggiamento: nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 635 c.p. - La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333; 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell’articolo 625; 4) sopra opere destinate all’irrigazione; 5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento - la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;
- Decoro delle pubbliche vie: Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all’importo di euro 500;
- Decoro delle strade: viene introdotto l'art. 34-bis. - codice della strada decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – 1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000».
Avvocato Denise Canu