Ci sono condomini che hanno, inserito nel parapetto del balcone, delle fioriere. In questi casi le fioriere sono state create tutte uguali e servono quale elemento decorativo dell'edificio. Poichè le stesse hanno generalmente il medesimo colore dell'immobile e ne costituiscono elemento decorativo dello stesso, gli viene riconosciuta una precisa funzione estetica e vengono considerate alla stregua di parti comuni dell'edificio stesso.
Ne deriva che, a norma dell'art. 1117, n° 3 del codice civile (...sono oggetto di proprietà comune ....3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune ....) possono considerarsi di proprietà comune. Le relative spese di manutenzione verranno poste a carico di tutti i condomini, secondo i millesimi di proprietà.
Avvocato Denise Canu
Ne deriva che, a norma dell'art. 1117, n° 3 del codice civile (...sono oggetto di proprietà comune ....3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune ....) possono considerarsi di proprietà comune. Le relative spese di manutenzione verranno poste a carico di tutti i condomini, secondo i millesimi di proprietà.
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