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lunedì 26 aprile 2010

Coniuge e convivente more uxorio: chi è punibile per reati contro il patrimonio ai danni del coniuge/convivente?

Con la sentenza n° 4375/09 del 13 ottobre 2009 la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, si è occupata dell'ipotesi di esclusione della punibilità nei reati contro il patrimonio del convivente more uxorio. 
Il caso riguarda un soggetto il quale venne imputato di ricettazione di un assegno bancario oggetto di denuncia di smarrimento della convivente. E' punibile? 
Nel nostro codice penale, l'art. 649 prevede che” Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo (delitti contro il patrimonio) in danno:
1) del coniuge non legalmente separato;
2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta ovvero dell'adottante o dell'adottato
3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano .......” 
Secondo la Suprema Corte la convivenza more uxorio non è sempre e comunque meccanicamente assimilabile al rapporto di coniugio, mancando in essa i caratteri di certezza e di tendenziale stabilità propri del vincolo coniugale, essendo invece basata sull'affectio quotidiana, liberamente ed in ogni istante revocabile. 
Con riferimento ai reati contro il patrimonio, l'art. 649 c.p. (secondo il quale non è punibile chi, ad esempio, commette un furto nei confronti del coniuge) collega l'eslcusione della punibilità a rapporti di parentela incontrovertibili ed agevolmente riscontrabili in sede di risultanze anagrafiche, il che non sempre avviene nella convivenza more uxorio.
Avvocato Denise Canu

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