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venerdì 7 maggio 2010

Il provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza

L'installazione dei sistemi di videosorveglianza per fini esclusivamente personali. Sempre più spesso i privati cittadini decidono di installare nella propria abitazione dei sistemi di videosorveglianza al solo scopo di proteggere la proprietà da eventuali furti o danneggiamenti. Come la mettiamo con la privacy? Il Garante per la protezione dei dati personali in data 08 aprile 2010 ha adottato un provvedimento in materia di videosorveglianza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 99 del successivo 29 aprile nel quale vengono forniti i principi generali e gli adempimenti applicabili a soggetti pubblici e privati. Con espresso riferimento al trattamento dei dati per fini esclusivamente personali, si riporta quanto precisato dal Garante al punto 6.1 ”L'installazione di sistemi di videosorveglianza -come si rileva dall'esame di numerose istanze pervenute all'Autorità- viene sovente effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali. In tal caso va chiarito che la disciplina del Codice non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque necessaria l'adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, del Codice, che fa salve le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati). In tali ipotesi possono rientrare, a titolo esemplificativo, strumenti di videosorveglianza idonei ad identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all'interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box). Benché non troviapplicazione la disciplina del Codice, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata art. 615-bis c.p., l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini.” Vi indico di seguito il link per visionare il provvedimento ed il relativo vademecum tratti dal sito del Garante per la Protezione dei dati personali. Avvocato Denise Canu

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