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lunedì 2 marzo 2009

Guida in stato di ebbrezza: alcune precisazioni

La Corte di Cassazione si è occupata (Cass. Civ., Sez. II, n° 3745 del 16 febbraio 2009) delle sanzioni di guida in stato di ebbrezza e del rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, disposizioni contenute nell'art. 186 Codice della Strada.
Questo il caso. Tizio viene fermato per alcuni controlli e sanzionato per aver guidato sotto l'effetto di sostanze alcoliche e per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico. Conseguentemente gli vengono decurtati 20 punti dalla patente di guida, 10 per ciascuna violazione. Il ricorso proposto avanti al Giudice di pace ha esito negativo e così Tizio decide di presentare ricorso avanti la Corte di Cassazione.

La Suprema Corte, chiamata a decidere, precisa:
1) Il legislatore ha scelto di punire e comminare la decurtazione dei punti anche per quelle condotte che impediscono l'accertamento dei fatti connessi ad una già avvenuta violazione di una norma di comportamento nella guida (come chi non si ferma dopo un incidente o che impedisce l'accetamento dello stato di ebbrezza);
2) Proprio la diversità dei beni giuridici tutelati dalle due violazioni anzidette, conferma la diversità e l'autonomia delle singole ipotesi contemplate dall'art. 186 C.d.S.;
3) Correttamente, quindi, sono stati decurtati i 20 punti della patente di guida.
Avv. Denise Canu

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