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Il responsabile del presente blog è l'avvocato Denise Canu, iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Como. Per maggiori informazioni sull'avvocato ed il suo studio legale clicca qui.

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martedì 16 dicembre 2008

La responsabilità dell'albergatore


Prendiamo spunto dalla recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. terza, n° 28812 del 05 diecmbre 2008) per approfondire, in vista delle prossime festività, il tema della responsabilità degli albergatori per le cose portate in albergo e per quelle consegnate in custodia.
La Corte di Cassazione ha, innnzitutto, chiarito che non vi è alcun obbligo del cliente di affidare gli oggetti di valore in custodia all'albergatore, poiché manca una previsione normativa in tal senso.
Il cliente, quindi, può scegliere se:
consegnare in custodia gli oggetti di valore (o nel caso in cui la custodia sia stata illegittimamente rifiutata) - si applica l'art. 1784 c.c.
a) in questo caso la responsabilità dell'albergatore è illimitata, il cliente ha diritto all'integrale risarcimento dei danni in caso di deterioramento, distruzione o sottrazione dei beni;
portare con sè i beni senza consegnarli in custodia - si applica l'art. 1783 c.c.
a) la responsabilità dell'albergatore è limitata al valore di quanto sia stato sottratto, distrutto o deteriorato, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata;
b) questo limite di responsabilità non si applica qualora sia dovuto a colpa dell'albergatore, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.
In entrambi i casi poi non si ha responsabilità dell'albergatore per la distruzione, sottrazione o deterioramento quando:
a) sono dovuti per causa del cliente, degli accompagnatori, persone al suo servizio o che gli rendono visita;
b) per forza maggiore;
c) per la natura della cosa.
Avvocato Denise Canu

venerdì 12 dicembre 2008

l'avvocato: figura positiva o negativa?


Il Consiglio Nazionale Forense (l'organismo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura) ha voluto capire come viene recepita la figura dell'avvocato dalla società italiana. Ha, così, commissionato due ricerche, l'una affidata al Censis - sul ruolo sociale dell'avvocatura - e l'altra all'Università Roma Tre - sull'immagine degli avvocati nella stampa e nella televisione.
La ricerca che più mi ha interessato è la prima delle due poichè condotta su un campione di circa 1.500 persone che sono stati o sono clienti di avvocati.
Emerge come la scelta del professionista sia dettata principalmente dal "passa-parola" e dal livello di notorietà locale. Il cliente richiede efficienza ed una buona organizzazione dello studio. Viene gradita la personalizzazione del servizio reso, con riferimento all'attenzione che l'avvocato riserva alla soddisfazione del cliente, la capacità di comprenderne i bisogni, la garanzia della riservatezza e la continuità nell'assistenza. Ne emerge una percezione positiva della figura dell'avvocato.
Di diverso esito la ricerca sull'immagine dell'avvocato nella stampa e nella televisione. Tutto sommato positiva quella nelle fiction, assume, invece, connotati più negativi che positivi sui giornali.
Risultati che devono divenire preziosi insegnamenti.
Avvocato Denise Canu

giovedì 4 dicembre 2008

Assegnazione casa coniugale: chi paga l'ICI?


Per poter fornire una risposta esaustiva alla domanda sopra indicata occorre, innanzitutto, tener conto delle novità sull'esenzione ICI prima casa, introdotte dal Decreto Legge 93 del 27/05/2008 convertito in Legge 126 del 24/07/2008.
Per quanto ci interessa è prevista l'esenzione del proprietario dell'immobile (marito o moglie) che successivamente a provvedimento di separazione, annullamento o "divorzio", non sia assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale su altro immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso Comune ove si trova la casa coniugale.
Qualora non si rientri nell'ipotesi di esenzione sopra indicata, si tenga presente che la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n° 25486/2008 depositata il 20 ottobre 2008 si è pronunciata in relazione alla seguente vicenda.
Il proprietario di un immobile impugnava l'avviso di accertamento emesso dal Comune in ordine all'omessa dichiarazione e mancato versamento ICI. Il proprietario sosteneva di non essere il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, bensì la ex moglie alla quale era stata affidata la casa coniugale in sede di separazione personale.
La Corte di Cassazione ha così stabilito:
  • In tema di imposta comunale sugli immobili, il coniuge affidatario dei figli al quale sia assegnata la casa coniugale posta nell'immobile di proprietà (anche in parte) dell'altro coniuge, non è il soggetto passivo dell'imposta;
  • Con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale viene riconosciuto al coniuge assegnatario un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale;
  • Poichè l'unico elemento per identificare il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta è la titolarità di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, il coniuge assegnatario (che non sia anche proprietario) non è tenuto al pagamento.
Ne deriva che, qualora l'abitazione sia di proprietà di entrambi i coniugi, ognuno pagherà la propria quota.
Avvocato Denise Canu