Quando si subisce un incidente stradale capita che l'autovettura, per poter essere riparata, debba permanere per un periodo di tempo più o meno lungo presso l'officina meccanica.
Il danno da fermo tecnico è quello che subisce il proprietario dell'autoveicolo a causa dell'impossibilità di farne uso durante tutto il tempo necessario alla sua riparazione.
Occorre quindi capire quando si ha diritto alla sua liquidazione.
La Corte di Cassazione sul punto non ha una posizione univoca.
Si può, però, affermare che secondo la giurisprudenza maggioritaria il Giudice può liquidare questa voce di danno in via equitativa, indipendentemente dall'aver fornito una prova specifica del suo ammontare, in cosiderazione del fatto che sia stata data prova della permanenza del mezzo in officina, ciò anche indipendentemente dall'effettivo uso che si fa del veicolo.
Questo principio considera che anche in caso di fermo il mezzo rappresenta un costo per il proprietario (con riferimento alla tassa di circolazione ed al premio assicurativo) e che l'autovettura subisce comunque un naturale deprezzamento di valore.
Avvocato Denise Canu