Il responsabile del blog

Il responsabile del presente blog è l'avvocato Denise Canu, iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Como. Per maggiori informazioni sull'avvocato ed il suo studio legale clicca qui.

Consulenza legale on-line?

Per poter usufruire del servizio di consulenza legale on-line e visitare il sito internet dello studio legale, clicca qui.

mercoledì 29 ottobre 2008

Decreto Gelmini: ora è legge

Se ne sta parlando da settimane ormai. E montano le proteste degli studenti. Legittimo protestare è un diritto costituzionalmente garantito. Ma quanti hanno effettivamente letto il contenuto del "Decreto Gelmini", divenuto Legge dello Stato nella mattinata odierna? Non ne ho idea ma, in ogni caso, chi volesse leggerlo potrà farlo qui.
Avvocato Denise Canu

Diritti dei disabili e trasporto aereo


Il Regolamento Comunitario n° 1107/2006 tutela i diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo pienamente in vigore dal 26 luglio 2008.
Questo regolamento parte da alcune considerazioni di base. Tutti i cittadini devono poter beneficiare del servizio aereo, e le persone con disabilità o mobilità ridotta devono avere la possibilità di viaggiare in condizioni simili a quelle degli altri cittadini. Proprio per garantire pari diritti il Parlamento Europeo ha adottato questo Regolamento per la tutela e l'assistenza ai disabili.




Cosa prevede il Regolamento:
  • Il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non può rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta: 1) una prenotazione per un volo in partenza o in arrivo presso un aeroporto situato nel Territorio di uno Stato membro; 2) di imbarcare la persona disabile se in possesso di un valido biglietto e di una prenotazione. Sono previste due eccezioni: 1) per motivi di sicurezza; 2) se le dimensioni dell'aeromobile o dei portelloni rendono fisicamente impossibile il trasporto.
  • In caso di rifiuto dell'imbarco, alla persona disabile viene offerto il rimborso o un volo alternativo;
  • il vettore aereo o il suo agente deve fornire le proprie norme di sicurezza e restrizioni dovute alle dimensioni dell'aeromobile in un formato accessibile e nelle stesse lingue rese disponibili agli altri passeggeri. Altrettanto dovrà fare l'operatore turistico per i viaggi, vacanze ed i circuiti "tutto compreso" che organizza;
  • Qualora il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico applichino le eccezioni previste dal Regolamento hanno l'obbligo di informare immediatamente la persona disabile comunicandone le ragioni e, dietro espressa richiesta, dovrà farlo per iscritto entro i successivi cinque giorni lavorativi;
Cosa deve fare il passeggero con disabilità o mobilità ridotta:
  • Il passeggero dovrà notificare la richiesta di assistenza (seguendo le indicazioni che devono essergli fornite, al vettore aereo, al suo agente o all'operatore turistico) almeno 48 ore prima dell'ora di partenza del volo pubblicata;
  • a questo punto sarà il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico a dover notificare, almeno 36 ore prima dell'ora di partenza del volo pubblicata, al gestore dell'aeroporto di partenza, arrivo e transito, tutte le informazioni necessarie affinchè venga garantita adeguata assistenza;
  • il passeggero si dovrà presentare alla registrazione all'ora stabilita in anticipo ovvero almeno un'ora prima se non specificato;
  • il passeggero avrà diritto, gratuitamente, ad assistenza all'interno dell'aeroporto affinché possa prendere il volo prenotato. Assistenza che verrà fornita, per quanto possibile, secondo le esigenze specifiche del passeggero.
Risarcimento per danneggiamento o perdita di attrezzature e dispositivi di assistenza:
  • In caso di perdita o danneggiamento delle attrezzature o dispositivi di assistenza durante la gestione in aeroporto o il trasporto a bordo degli aeromobili, il passeggero ha diritto al risarcimento.
Reclamo:
  • Qualora il passeggero ritenga vi sia stata violazione del Regolamento, dovrà inoltrare reclamo, a seconda del caso, al gestore aeroportuale overo al vettore aereo;
  • Qualora non ottenga adeguate risposte, si potrà rivolgere all'organismo di controllo designato da ciascun Stato membro. In Italia l'organismo incaricato è la Direzione centrale Regolazione tecnica - Ente Nazionale Aviazione Civile, Via di Villa Ricotti, n° 42, Roma.
Sanzioni:
  • Ciascun Stato membro dovrà stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili alle infrazioni del Regolamento.
Per conoscere se avete subito un disservizio e quali sono i vostri diritti, per la formulazione delle contestazioni o per avviare una pratica con lo studio legale clicca qui.
Avvocato Denise Canu

lunedì 20 ottobre 2008

Carta d'identità: ecco le nuove regole


Con Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge 113 del 06 agosto 2008, è cambiata la normativa in tema di durata della Carta d'Identità.
E' ora stabilito:
  • la carta d'identità ha durata di DIECI ANNI e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. LE CARTE D'IDENTITA' RILASCIATE A PARTIRE DAL 01 GENNAIO 2010 DEVONO ESSERE MUNITE DELLA FOTOGRAFIA E DELLE IMPRONTE DIGITALI DELLA PERSONA A CUI S RIFERISCONO.
  • Tali disposizioni si applicano ANCHE ALLE CARTE D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE del presente decreto.
  • Ai fini del rinnovo i Comuni INFORMANO i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento stesso tra il centottantesimo ed il novantesimo giorno antecedente la medesima data.
Queste le novità. Ma cosa succede allora alla nostra carta d'identità ancora in corso di validità ma che riporta la vecchia data di scadenza (cinque anni)? La Direzione Centrale dei Servizi Demografici ha emanato una circolare (n° 8 del 26 giugno 2008) nella quale si precisa che:
  • Per la carta d'identità, in forma cartacea, la cui scadenza quinquiennale è successiva al 25 giugno 2008, il Comune di residenza convalida il documento per ulteriori cinque anni apponendo una postilla "validità prorogata fino al ...";
  • Per la carta d'identià elettronica, la cui scadenza quinquiennale è successiva al 25 giugno 2008, il Comune di residenza rilascerà un modulo nel quale viene attestata l'avvenuta proroga del documento.
Avvocato Denise Canu

venerdì 17 ottobre 2008

Guida in stato di ebbrezza. Art. 186 C.d.S.

Un breve viaggio per conoscere le sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza.
L'art. 186 del Codice della Strada, recentemente modificato dalla Legge 125 del 24/07/2008, vieta di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche. E' un reato di competenza del Tribunale e prevede sanzioni diversificate a seconda del tasso alcolemico che viene riscontrato.
  1. Tasso alcolemico compreso tra 0.5 e 0.8 grammi per litro (g/l) - è prevista l'ammenda da € 500,00 ad € 2.000,00 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi;
  2. Tasso alcolemico compreso tra 0.8 e 1.5 g/l - è prevista l'ammenda da € 800,00 ad € 3.200,00 e l'arresto fino a 6 mesi. Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno;
  3. Tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l - è prevista l'ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00 e l'arresto da 3 mesi ad 1 anno e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni. La patente di guida è sempre revocata se il reato è commesso dal conducente di un autobus o un veicolo di massa complessiva superiore a 3.5 T. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche nell'ipotesi di sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che appartenga a persona estranea allo stesso. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo il caso in cui risulti che abbia già commesso in precedenza altre violazioni di cui al presente punto. La procedura di confisca si applica anche nel caso di incidente stradale.
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale: le pene sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto al punto 3, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Qualora non sia disposto il sequestro del veicolo, e non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore. Le relative spese di recupero e trasporto del veicolo sono interamente a carico del trasgressore.
Salvo che non costituisca più grave reato, in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti richiesti dagli organi di Polizia Stradale, al conducente si applicano le pene previste al precedente punto 3, la condanna comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni e della confisca del veicolo, salvo che lo stesso non appartenga a persona estranea al reato.
Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente il Prefetto ordina al trasgressore di sottoporsi a visita medica. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente di guida il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica che deve avvenire entro 60 giorni. Qualora ciò non avvenga il Prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
Qualora il tasso alcolemico accertato sia superiore a 1.5 g/l, salve le sanzioni sopra riportate il Prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
Avvocato Denise Canu

venerdì 10 ottobre 2008

Omessa diagnosi e danno risarcibile

La Corte di Cassazione (Cass. Civ., III sez., 18 settembre 2008, n° 23846) si è pronunciata in tema di risarcimento danni nell'ambito di errore medico, con particolare riferimento all'errore derivante dall'omessa diagnosi.
  • Questa la vicenda: Tizia si reca in ospedale lamentando forti dolori alla schiena ed all'addome. Viene dimessa con una diagnosi di bolle d'aria di natura nervosa. Persistendo i dolori, a distanza di un mese, viene visitata da un medico privato il quale diagnostica una grave neoplasia al pancreas, con metastasi epatiche. La Signora viene quindi sottoposta ai trattamenti clinici del caso. Tizia decede a distanza di un anno.
La Suprema Corte ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni considerando che l'omessa diagnosi di un processo morboso terminale, determinando un ritardo della possibilità di esecuzione di tale intervento, cagiona un danno alla persona per aver dovuto sopportare le conseguenze del processo morboso nonchè il relativo dolore. Cagiona, altresì un danno risarcibile, qualora determini al paziente la perdita di chance di conservare durante il decorso della malattia, una migliore qualità di vita e la chance di vivere alcune settimane o alcuni mesi in più. Integra, infine, danno risarcibile alla persona, poichè non mette il paziente in condizioni di programmare il suo essere persona in vista dell'esito infausto della malattia.
Avvocato Denise Canu

martedì 7 ottobre 2008

Utilizzo abusivo di prodotti informatici privi di licenza d'uso

La Corte di Cassazione (Sez. III penale, n° 25104 08/05/08-19/6/08) si è pronunciata in tema di utilizzo di software senza aver acquistato le relativa licenza d'uso.
  • Questa la vicenda: Tizio viene condannato per avere, al fine di trarne profitto, duplicato e riprodotto programmi software senza averne acquistato la licenza d'uso. Tali programmi venivano utilizzati nello studio privato dello stesso e per scopi professionali.
Viene quindi condannato per il reato previsto e punito dall'Art. 171 bis della Legge 633/1941. Norma, questa, che punisce "chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493 ...".
Lamenta Tizio, ricorrendo alla Suprema Corte di Cassazione, che tale norma colpisca esclusivamente l'illecita riproduzione di software finalizzata al commercio e non anche ipotesi di utilizzo "privato".
La Corte, confermando la sentenza del Tribunale ribadisce l'orientamento ormai costante della terza sezione secondo il quale l'art. 171 bis, così come modificato dalla L. 248/2000, non richiede che la riproduzione del software sia finalizzata al commercio, essendo sufficiente il fine di trarne profitto, ampliando così i confini della responsabilità dell'autore.
Avvocato Denise Canu

lunedì 6 ottobre 2008

Danno da vacanza rovinata


Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo delle vacanze, occupandoci della perdita dei bagagli e cercando di capire come dobbiamo comportarci.
Trasporto aereo
mancata riconsegna o danneggiamento bagagli
Qualora all'arrivo a destinazione il bagaglio che abbiamo conseganto all'accettazione non viene riconsegnato ovvero risulta danneggiato occorre:
  • prima di lasciare l'area bagagli, fare constatare lo smarrimento ovvero il danneggiamento del bagaglio, recandosi agli appositi uffici presenti in tutti gli aeroporti compilando il modulo che verrà rilasciato;
Smarrimento bagaglio
  • qualora nei successivi 21 giorni non si ricevano notizie sul ritrovamento del bagaglio, ovvero qualora lo stesso venga riconsegnato, entro i successivi 21 giorni occorre inviare all'Ufficio Relazione Clientela della compagnia aerea con la quale si è viaggiato tutta la documentazione necessaria per ottenere, il risarcimento del danno nel primo caso ed il risarcimento del danno oltre al rimborso delle spese sostenute nel secondo;
  • documentazione necessaria: originale della ricevuta del biglietto aereo (se prenotato on-line il codice di prenotazione); originale del modulo compilato in aeroporto; originale del talloncino identificativo del bagaglio rilasciato alla partenza; un elenco di quanto si trovava all'interno del bagaglio smarrito, ovvero di quanto risulta mancante se ritrovato; originali delle ricevute di quanto è stato acquistato per sostituire i beni contenuti nel bagaglio; coordinate bancarie complete.
Danneggiamento bagaglio
Qualora il nostro bagaglio sia stato danneggiato, entro 7 giorni dalla compilazione del modulo compilato all'aeroporto, inviare all'Ufficio Relazione Clientela della compagnia aerea con la quale si è viaggiato tutta la documentazione di seguito indicata:
  • originale della ricevuta del biglietto aereo (se prenotato on-line il codice di prenotazione); originale del modulo compilato in aeroporto; originale del talloncino identificativo del bagaglio rilasciato alla partenza; elenco di quanto contenuto nel bagaglio che abbia riportato danni.
Per conoscere se avete subito un disservizio e quali sono i vostri diritti, per la formulazione delle contestazioni o per avviare una pratica con lo studio legale clicca qui.
Avvocato Denise Canu

mercoledì 1 ottobre 2008

Risarcimento danni per perdita del furetto

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 22 gennaio 2008, riconosce al proprietario di un furetto, rubato quando lo stesso si trovava in una pensione per animali, oltre al danno patrimoniale derivante dal valore economico della bestiola anche il danno non patrimoniale derivante dal peggioramento della qualità della vita. Il Giudice Unico, Dott.ssa Iole Fontanella, infatti, conferma in appello la sentenza di primo grado stabilendo, tra l'altro, che "... non può dubitarsi del legame affettivo del tutto particolare che si può instaurare tra un essere umano ed un animale, qualunque esso sia, che, per effetto della stabile convivenza, diviene una presenza significativa in casa ed è in grado di suscitare sentimenti di affetto, gratitudine, partecipazione, rappresentando a volte un elemento di vero e proprio supporto alla non sempre facile gestione del menage familiare. E' notorio che l'interazione con gli animali migliori la qualità della vita degli esseri umani, ricambiando essi le cure ed il mantenimento ricevute con dimostrazioni concrete di dedizione e fedeltà ...". Con questa sentenza il Tribunale di Milano si pone in contrasto con l'orientamento della Corte di Cassazione la quale nel giugno dello scorso anno (C.Cass., sez. III civ., 27 giugno 2007, n° 14846), esaminando la richiesta di risarcimento danni avanzata per la perdita di un cavallo, non lo riconduce nella sfera del danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta. Attendiamo, pertanto, ulteriori decisioni.
Avvocato Denise Canu