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martedì 7 ottobre 2008

Utilizzo abusivo di prodotti informatici privi di licenza d'uso

La Corte di Cassazione (Sez. III penale, n° 25104 08/05/08-19/6/08) si è pronunciata in tema di utilizzo di software senza aver acquistato le relativa licenza d'uso.
  • Questa la vicenda: Tizio viene condannato per avere, al fine di trarne profitto, duplicato e riprodotto programmi software senza averne acquistato la licenza d'uso. Tali programmi venivano utilizzati nello studio privato dello stesso e per scopi professionali.
Viene quindi condannato per il reato previsto e punito dall'Art. 171 bis della Legge 633/1941. Norma, questa, che punisce "chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493 ...".
Lamenta Tizio, ricorrendo alla Suprema Corte di Cassazione, che tale norma colpisca esclusivamente l'illecita riproduzione di software finalizzata al commercio e non anche ipotesi di utilizzo "privato".
La Corte, confermando la sentenza del Tribunale ribadisce l'orientamento ormai costante della terza sezione secondo il quale l'art. 171 bis, così come modificato dalla L. 248/2000, non richiede che la riproduzione del software sia finalizzata al commercio, essendo sufficiente il fine di trarne profitto, ampliando così i confini della responsabilità dell'autore.
Avvocato Denise Canu

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