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Il responsabile del presente blog è l'avvocato Denise Canu, iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Como. Per maggiori informazioni sull'avvocato ed il suo studio legale clicca qui.

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martedì 16 dicembre 2008

La responsabilità dell'albergatore


Prendiamo spunto dalla recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. terza, n° 28812 del 05 diecmbre 2008) per approfondire, in vista delle prossime festività, il tema della responsabilità degli albergatori per le cose portate in albergo e per quelle consegnate in custodia.
La Corte di Cassazione ha, innnzitutto, chiarito che non vi è alcun obbligo del cliente di affidare gli oggetti di valore in custodia all'albergatore, poiché manca una previsione normativa in tal senso.
Il cliente, quindi, può scegliere se:
consegnare in custodia gli oggetti di valore (o nel caso in cui la custodia sia stata illegittimamente rifiutata) - si applica l'art. 1784 c.c.
a) in questo caso la responsabilità dell'albergatore è illimitata, il cliente ha diritto all'integrale risarcimento dei danni in caso di deterioramento, distruzione o sottrazione dei beni;
portare con sè i beni senza consegnarli in custodia - si applica l'art. 1783 c.c.
a) la responsabilità dell'albergatore è limitata al valore di quanto sia stato sottratto, distrutto o deteriorato, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata;
b) questo limite di responsabilità non si applica qualora sia dovuto a colpa dell'albergatore, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.
In entrambi i casi poi non si ha responsabilità dell'albergatore per la distruzione, sottrazione o deterioramento quando:
a) sono dovuti per causa del cliente, degli accompagnatori, persone al suo servizio o che gli rendono visita;
b) per forza maggiore;
c) per la natura della cosa.
Avvocato Denise Canu

venerdì 12 dicembre 2008

l'avvocato: figura positiva o negativa?


Il Consiglio Nazionale Forense (l'organismo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura) ha voluto capire come viene recepita la figura dell'avvocato dalla società italiana. Ha, così, commissionato due ricerche, l'una affidata al Censis - sul ruolo sociale dell'avvocatura - e l'altra all'Università Roma Tre - sull'immagine degli avvocati nella stampa e nella televisione.
La ricerca che più mi ha interessato è la prima delle due poichè condotta su un campione di circa 1.500 persone che sono stati o sono clienti di avvocati.
Emerge come la scelta del professionista sia dettata principalmente dal "passa-parola" e dal livello di notorietà locale. Il cliente richiede efficienza ed una buona organizzazione dello studio. Viene gradita la personalizzazione del servizio reso, con riferimento all'attenzione che l'avvocato riserva alla soddisfazione del cliente, la capacità di comprenderne i bisogni, la garanzia della riservatezza e la continuità nell'assistenza. Ne emerge una percezione positiva della figura dell'avvocato.
Di diverso esito la ricerca sull'immagine dell'avvocato nella stampa e nella televisione. Tutto sommato positiva quella nelle fiction, assume, invece, connotati più negativi che positivi sui giornali.
Risultati che devono divenire preziosi insegnamenti.
Avvocato Denise Canu

giovedì 4 dicembre 2008

Assegnazione casa coniugale: chi paga l'ICI?


Per poter fornire una risposta esaustiva alla domanda sopra indicata occorre, innanzitutto, tener conto delle novità sull'esenzione ICI prima casa, introdotte dal Decreto Legge 93 del 27/05/2008 convertito in Legge 126 del 24/07/2008.
Per quanto ci interessa è prevista l'esenzione del proprietario dell'immobile (marito o moglie) che successivamente a provvedimento di separazione, annullamento o "divorzio", non sia assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale su altro immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso Comune ove si trova la casa coniugale.
Qualora non si rientri nell'ipotesi di esenzione sopra indicata, si tenga presente che la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n° 25486/2008 depositata il 20 ottobre 2008 si è pronunciata in relazione alla seguente vicenda.
Il proprietario di un immobile impugnava l'avviso di accertamento emesso dal Comune in ordine all'omessa dichiarazione e mancato versamento ICI. Il proprietario sosteneva di non essere il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, bensì la ex moglie alla quale era stata affidata la casa coniugale in sede di separazione personale.
La Corte di Cassazione ha così stabilito:
  • In tema di imposta comunale sugli immobili, il coniuge affidatario dei figli al quale sia assegnata la casa coniugale posta nell'immobile di proprietà (anche in parte) dell'altro coniuge, non è il soggetto passivo dell'imposta;
  • Con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale viene riconosciuto al coniuge assegnatario un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale;
  • Poichè l'unico elemento per identificare il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta è la titolarità di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, il coniuge assegnatario (che non sia anche proprietario) non è tenuto al pagamento.
Ne deriva che, qualora l'abitazione sia di proprietà di entrambi i coniugi, ognuno pagherà la propria quota.
Avvocato Denise Canu

giovedì 27 novembre 2008

Presentata la proposta di legge "salva-blog"

Il 19 novembre 2008 il deputato e collega Roberto Cassinelli (PDL), membro della Commissione Giustizia di Montecitorio ha depositato una proposta di legge denominata "salva-blog" che si propone, tra l'altro, di "cancellare definitivamente ogni obbligo di registrazione per i blog, le comunità virtuali ed in generale i siti amatoriali".
l'On. Cassinelli, tramite il suo blog, si rende, inoltre, disponibile a raccogliere eventuali osservazioni e critiche avanzate dai blogger affinchè possa intervenire sulla proposta di legge ancora in fase di "prima lettura".
Avvocato Denise Canu

martedì 18 novembre 2008

Deducibilità dell'assegno di mantenimento e dell'assegno alimentare per i figli: il regime fiscale

Prendo spunto da una recente sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n° 373 del 14/11/2008) per approfondire la questione relativa alla deducibilità, ai fini delle imposte dirette, degli assegni alimentari e di mantenimento.
La vicenda trae origine dalla richiesta di rimborso dell'IRPEF relativa a quanto corrisposto da un contribuente alla ex coniuge, quale contributo periodico determinato dal Tribunale, per il mantenimento del figlio. A seguito del diniego dell'Agenzia delle Entrate, nel corso del giudizio di impugnazione, la Commissione tributaria provinciale solleva la questione di legittimità costituzionale della norma. Ma andiamo con ordine.
Il
Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917 DEL 1986) all'articolo 10 (oneri deducibili) al comma 1 prevede la deducibilità dal reddito complessivo:
  • lettera c) degli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
  • lettera d) degli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;
Secondo la Commissione tributaria vi sarebbe disparità di trattamento fiscale tra:
  • gli assegni alimentari (previsti per i soggetti indicati all'art. 433 c.c. e, quindi, anche per i figli) stabiliti con provvedimento dell'autorità giudiziaria deducibili dal reddito complessivo;
  • gli assegni di mantenimento del figlio stabiliti con provvedimento dell'autorità giudiziaria che, invece, non sono deducibili dal reddito complessivo;
La decisione della Corte Costituzionale.
La Corte ha ritenuto che i due assegni (alimentari e di mantenimento) prevedano delle situazioni tra loro non omogenee e quindi
non vi è disparità di trattamento fiscale. La scelta di deducibilità del solo assegno alimentare si ispira alla volontà di differenziare il trattamento fiscale di prestazioni tra loro eterogenee, ma anche di favorire l'adempimento dell'obbligo alimentare, un obbligo che nasce solo laddove non è previsto quello di mantenimento e, quindi, quando il vincolo di solidarietà familiare è meno intenso.
Le motivazioni della Corte Costituzionale.
La Corte, nel decidere, ha ribadito questi principi:
  • l'obbligo di mantenimento dei figli consiste nel prestare loro quanto occorre per tutte le esigenze di vita (tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni). L'importo dovuto viene determinato in proporzione alle sostanze dei genitori, prescinde dallo stato di bisogno del figlio e decorre dal momento in cui sorge il rapporto di filiazione (nascita, adozione) e termina quando il figlio, divenuto maggiorenne, è economicamente autosufficiente. Contiene in sè una quota che soddisfa anche esigenze alimentari, ma questa non è concretamente determinata;
  • L'obbligo di prestare gli alimenti ai figli ha, invece, un contenuto più ristretto. Consiste nel somministrare quanto necessario per le fondamentali esigenze di vita. L'importo viene determinato in proporzione allo stato di bisogno ed alle condizioni economiche di chi deve versarlo. Sorge soltanto in mancanza dell'assegno di mantenimento e quando c'è uno stato di bisogno e l'impossibilità del figlio di provvedere al proprio mantenimento. Decorre dalla domanda giudiziale o dal giorno della messa in mora e termina con la cessazione dello stato di bisogno.
Avvocato Denise Canu

venerdì 14 novembre 2008

Codice deontologico privacy per avvocati ed investigatori privati




Con un comunicato stampa il Garante per la protezione dei dati personali ha reso note le nuove regole di condotta conenute nel codice deontologico privacy che a breve verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 01 gennaio 2009.
Le associazioni di categoria hanno ricevuto l'ok del Garante. Il Codice fissa nuove regole il cui rispetto da parte degli avvocati e degli investigatori privati sarà condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali.






Ecco le principali regole per gli avvocati:

  • l'avvocato può fornire in un unico contesto, anche mediante affisione nei locali dello studio e pubblicazione sul sito internet dello studio, anche con formule sintetiche e colloquiali, l'informativa sul trattamento dei dati personali e le notizie che deve indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive;
  • dovranno essere adottate idonee misure di sicurezza dei sistemi informatici per evitare accessi abusivi o furti di dati e custodire con cura fascicoli e documentazione, in modo da evitare che personale non autorizzato o estranei possano prenderne visione;
  • idonee istruzioni dovranno essere fornite anche al personale di studio. Atti e documenti, una volta estinto il procedimento o il mandato, possono essere conservati in originale o in copia, solo se risultino necessari per altre esigenze difensive della parte assistita o dell'avvocato.
Qui trovate il testo integrale del Codice.
Avvocato Denise Canu

lunedì 10 novembre 2008

Testamento olografo: requisiti



In una recente sentenza (Cass. Civ., Sezione Seconda Civile, 27/10/2008, n° 25845) la Corte di Cassazione, decidendo in ordine alla richiesta di annullamento di un testamento olografo per presunta incapacità del testatore, si è soffermata sui requisiti richiesti dalla legge per la sua validità.
Vediamo quali sono.

Precisiamo subito che le forme ordinarie di testamento sono, secondo quanto previsto dal nostro codice civile, il testamento olografo ed il testamento per atto di notaio (art. 601 codice civile).
Nello specifico i requisiti che deve avere il testamento olografo sono (art. 602 codice civile):
  • Deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore;
  • La data deve contenere l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno;
  • La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni testamentarie. Tale ultima disposizione risponde all'esigenza di avere l'assoluta certezza della riferibilità al testatore di tutte le disposizioni testamentarie, già assicurata dall'olografia.
La sentenza sopra riportata riferendosi alla sottoscrizione del testamento ha precisato che questa può avvenire anche in un momento temporale diverso dalla stesura dell'atto di ultima volontà poichè non vi è norma che imponga la redazione dello stesso in un unico contesto temporale, all'unica condizione che la firma sia sempre apposta alla fine. Teniamo, però, sempre presente che il testamento è perfetto solo nel momento nel quale sono rispettati tutti i requisiti sopra indicati. Per evitare di sbagliare redigiamo il nostro testamento per intero.
Avvocato Denise Canu

lunedì 3 novembre 2008

Assegnazione casa coniugale: chi paga le spese condominiali?



Uno dei problemi che spesso gli ex coniugi si trovano a dover affrontare in seguito alla separazione è il regime della ripartizione delle spese (ordinarie e straordinarie) relative alla casa coniugale.
L'art. 155-quater del codice civile disciplina l'assegnazione della casa familiare stabilendo che:
  • il godimento della stessa è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli;
  • dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà;
  • il diritto al godimento della casa viene meno se l'assegnatario non abiti o cessi di abitare nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio;
Con riferimento al regime della ripartizione delle spese relative alla casa familiare, siano esse ordinarie o straordinarie, salvi particolari accordi tra le parti o decisioni prese dai Tribunali nei singoli casi concreti all'assegnatario spettano le spese ordinarie e d'uso dell'abitazione, mentre al proprietario dell'immobile spettano le spese straordiarie.
Avvocato Denise Canu

mercoledì 29 ottobre 2008

Decreto Gelmini: ora è legge

Se ne sta parlando da settimane ormai. E montano le proteste degli studenti. Legittimo protestare è un diritto costituzionalmente garantito. Ma quanti hanno effettivamente letto il contenuto del "Decreto Gelmini", divenuto Legge dello Stato nella mattinata odierna? Non ne ho idea ma, in ogni caso, chi volesse leggerlo potrà farlo qui.
Avvocato Denise Canu

Diritti dei disabili e trasporto aereo


Il Regolamento Comunitario n° 1107/2006 tutela i diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo pienamente in vigore dal 26 luglio 2008.
Questo regolamento parte da alcune considerazioni di base. Tutti i cittadini devono poter beneficiare del servizio aereo, e le persone con disabilità o mobilità ridotta devono avere la possibilità di viaggiare in condizioni simili a quelle degli altri cittadini. Proprio per garantire pari diritti il Parlamento Europeo ha adottato questo Regolamento per la tutela e l'assistenza ai disabili.




Cosa prevede il Regolamento:
  • Il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non può rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta: 1) una prenotazione per un volo in partenza o in arrivo presso un aeroporto situato nel Territorio di uno Stato membro; 2) di imbarcare la persona disabile se in possesso di un valido biglietto e di una prenotazione. Sono previste due eccezioni: 1) per motivi di sicurezza; 2) se le dimensioni dell'aeromobile o dei portelloni rendono fisicamente impossibile il trasporto.
  • In caso di rifiuto dell'imbarco, alla persona disabile viene offerto il rimborso o un volo alternativo;
  • il vettore aereo o il suo agente deve fornire le proprie norme di sicurezza e restrizioni dovute alle dimensioni dell'aeromobile in un formato accessibile e nelle stesse lingue rese disponibili agli altri passeggeri. Altrettanto dovrà fare l'operatore turistico per i viaggi, vacanze ed i circuiti "tutto compreso" che organizza;
  • Qualora il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico applichino le eccezioni previste dal Regolamento hanno l'obbligo di informare immediatamente la persona disabile comunicandone le ragioni e, dietro espressa richiesta, dovrà farlo per iscritto entro i successivi cinque giorni lavorativi;
Cosa deve fare il passeggero con disabilità o mobilità ridotta:
  • Il passeggero dovrà notificare la richiesta di assistenza (seguendo le indicazioni che devono essergli fornite, al vettore aereo, al suo agente o all'operatore turistico) almeno 48 ore prima dell'ora di partenza del volo pubblicata;
  • a questo punto sarà il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico a dover notificare, almeno 36 ore prima dell'ora di partenza del volo pubblicata, al gestore dell'aeroporto di partenza, arrivo e transito, tutte le informazioni necessarie affinchè venga garantita adeguata assistenza;
  • il passeggero si dovrà presentare alla registrazione all'ora stabilita in anticipo ovvero almeno un'ora prima se non specificato;
  • il passeggero avrà diritto, gratuitamente, ad assistenza all'interno dell'aeroporto affinché possa prendere il volo prenotato. Assistenza che verrà fornita, per quanto possibile, secondo le esigenze specifiche del passeggero.
Risarcimento per danneggiamento o perdita di attrezzature e dispositivi di assistenza:
  • In caso di perdita o danneggiamento delle attrezzature o dispositivi di assistenza durante la gestione in aeroporto o il trasporto a bordo degli aeromobili, il passeggero ha diritto al risarcimento.
Reclamo:
  • Qualora il passeggero ritenga vi sia stata violazione del Regolamento, dovrà inoltrare reclamo, a seconda del caso, al gestore aeroportuale overo al vettore aereo;
  • Qualora non ottenga adeguate risposte, si potrà rivolgere all'organismo di controllo designato da ciascun Stato membro. In Italia l'organismo incaricato è la Direzione centrale Regolazione tecnica - Ente Nazionale Aviazione Civile, Via di Villa Ricotti, n° 42, Roma.
Sanzioni:
  • Ciascun Stato membro dovrà stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili alle infrazioni del Regolamento.
Per conoscere se avete subito un disservizio e quali sono i vostri diritti, per la formulazione delle contestazioni o per avviare una pratica con lo studio legale clicca qui.
Avvocato Denise Canu

lunedì 20 ottobre 2008

Carta d'identità: ecco le nuove regole


Con Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge 113 del 06 agosto 2008, è cambiata la normativa in tema di durata della Carta d'Identità.
E' ora stabilito:
  • la carta d'identità ha durata di DIECI ANNI e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. LE CARTE D'IDENTITA' RILASCIATE A PARTIRE DAL 01 GENNAIO 2010 DEVONO ESSERE MUNITE DELLA FOTOGRAFIA E DELLE IMPRONTE DIGITALI DELLA PERSONA A CUI S RIFERISCONO.
  • Tali disposizioni si applicano ANCHE ALLE CARTE D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE del presente decreto.
  • Ai fini del rinnovo i Comuni INFORMANO i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento stesso tra il centottantesimo ed il novantesimo giorno antecedente la medesima data.
Queste le novità. Ma cosa succede allora alla nostra carta d'identità ancora in corso di validità ma che riporta la vecchia data di scadenza (cinque anni)? La Direzione Centrale dei Servizi Demografici ha emanato una circolare (n° 8 del 26 giugno 2008) nella quale si precisa che:
  • Per la carta d'identità, in forma cartacea, la cui scadenza quinquiennale è successiva al 25 giugno 2008, il Comune di residenza convalida il documento per ulteriori cinque anni apponendo una postilla "validità prorogata fino al ...";
  • Per la carta d'identià elettronica, la cui scadenza quinquiennale è successiva al 25 giugno 2008, il Comune di residenza rilascerà un modulo nel quale viene attestata l'avvenuta proroga del documento.
Avvocato Denise Canu

venerdì 17 ottobre 2008

Guida in stato di ebbrezza. Art. 186 C.d.S.

Un breve viaggio per conoscere le sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza.
L'art. 186 del Codice della Strada, recentemente modificato dalla Legge 125 del 24/07/2008, vieta di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche. E' un reato di competenza del Tribunale e prevede sanzioni diversificate a seconda del tasso alcolemico che viene riscontrato.
  1. Tasso alcolemico compreso tra 0.5 e 0.8 grammi per litro (g/l) - è prevista l'ammenda da € 500,00 ad € 2.000,00 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi;
  2. Tasso alcolemico compreso tra 0.8 e 1.5 g/l - è prevista l'ammenda da € 800,00 ad € 3.200,00 e l'arresto fino a 6 mesi. Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno;
  3. Tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l - è prevista l'ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00 e l'arresto da 3 mesi ad 1 anno e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni. La patente di guida è sempre revocata se il reato è commesso dal conducente di un autobus o un veicolo di massa complessiva superiore a 3.5 T. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche nell'ipotesi di sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che appartenga a persona estranea allo stesso. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo il caso in cui risulti che abbia già commesso in precedenza altre violazioni di cui al presente punto. La procedura di confisca si applica anche nel caso di incidente stradale.
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale: le pene sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto al punto 3, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Qualora non sia disposto il sequestro del veicolo, e non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore. Le relative spese di recupero e trasporto del veicolo sono interamente a carico del trasgressore.
Salvo che non costituisca più grave reato, in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti richiesti dagli organi di Polizia Stradale, al conducente si applicano le pene previste al precedente punto 3, la condanna comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni e della confisca del veicolo, salvo che lo stesso non appartenga a persona estranea al reato.
Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente il Prefetto ordina al trasgressore di sottoporsi a visita medica. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente di guida il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica che deve avvenire entro 60 giorni. Qualora ciò non avvenga il Prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
Qualora il tasso alcolemico accertato sia superiore a 1.5 g/l, salve le sanzioni sopra riportate il Prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
Avvocato Denise Canu

venerdì 10 ottobre 2008

Omessa diagnosi e danno risarcibile

La Corte di Cassazione (Cass. Civ., III sez., 18 settembre 2008, n° 23846) si è pronunciata in tema di risarcimento danni nell'ambito di errore medico, con particolare riferimento all'errore derivante dall'omessa diagnosi.
  • Questa la vicenda: Tizia si reca in ospedale lamentando forti dolori alla schiena ed all'addome. Viene dimessa con una diagnosi di bolle d'aria di natura nervosa. Persistendo i dolori, a distanza di un mese, viene visitata da un medico privato il quale diagnostica una grave neoplasia al pancreas, con metastasi epatiche. La Signora viene quindi sottoposta ai trattamenti clinici del caso. Tizia decede a distanza di un anno.
La Suprema Corte ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni considerando che l'omessa diagnosi di un processo morboso terminale, determinando un ritardo della possibilità di esecuzione di tale intervento, cagiona un danno alla persona per aver dovuto sopportare le conseguenze del processo morboso nonchè il relativo dolore. Cagiona, altresì un danno risarcibile, qualora determini al paziente la perdita di chance di conservare durante il decorso della malattia, una migliore qualità di vita e la chance di vivere alcune settimane o alcuni mesi in più. Integra, infine, danno risarcibile alla persona, poichè non mette il paziente in condizioni di programmare il suo essere persona in vista dell'esito infausto della malattia.
Avvocato Denise Canu

martedì 7 ottobre 2008

Utilizzo abusivo di prodotti informatici privi di licenza d'uso

La Corte di Cassazione (Sez. III penale, n° 25104 08/05/08-19/6/08) si è pronunciata in tema di utilizzo di software senza aver acquistato le relativa licenza d'uso.
  • Questa la vicenda: Tizio viene condannato per avere, al fine di trarne profitto, duplicato e riprodotto programmi software senza averne acquistato la licenza d'uso. Tali programmi venivano utilizzati nello studio privato dello stesso e per scopi professionali.
Viene quindi condannato per il reato previsto e punito dall'Art. 171 bis della Legge 633/1941. Norma, questa, che punisce "chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493 ...".
Lamenta Tizio, ricorrendo alla Suprema Corte di Cassazione, che tale norma colpisca esclusivamente l'illecita riproduzione di software finalizzata al commercio e non anche ipotesi di utilizzo "privato".
La Corte, confermando la sentenza del Tribunale ribadisce l'orientamento ormai costante della terza sezione secondo il quale l'art. 171 bis, così come modificato dalla L. 248/2000, non richiede che la riproduzione del software sia finalizzata al commercio, essendo sufficiente il fine di trarne profitto, ampliando così i confini della responsabilità dell'autore.
Avvocato Denise Canu

lunedì 6 ottobre 2008

Danno da vacanza rovinata


Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo delle vacanze, occupandoci della perdita dei bagagli e cercando di capire come dobbiamo comportarci.
Trasporto aereo
mancata riconsegna o danneggiamento bagagli
Qualora all'arrivo a destinazione il bagaglio che abbiamo conseganto all'accettazione non viene riconsegnato ovvero risulta danneggiato occorre:
  • prima di lasciare l'area bagagli, fare constatare lo smarrimento ovvero il danneggiamento del bagaglio, recandosi agli appositi uffici presenti in tutti gli aeroporti compilando il modulo che verrà rilasciato;
Smarrimento bagaglio
  • qualora nei successivi 21 giorni non si ricevano notizie sul ritrovamento del bagaglio, ovvero qualora lo stesso venga riconsegnato, entro i successivi 21 giorni occorre inviare all'Ufficio Relazione Clientela della compagnia aerea con la quale si è viaggiato tutta la documentazione necessaria per ottenere, il risarcimento del danno nel primo caso ed il risarcimento del danno oltre al rimborso delle spese sostenute nel secondo;
  • documentazione necessaria: originale della ricevuta del biglietto aereo (se prenotato on-line il codice di prenotazione); originale del modulo compilato in aeroporto; originale del talloncino identificativo del bagaglio rilasciato alla partenza; un elenco di quanto si trovava all'interno del bagaglio smarrito, ovvero di quanto risulta mancante se ritrovato; originali delle ricevute di quanto è stato acquistato per sostituire i beni contenuti nel bagaglio; coordinate bancarie complete.
Danneggiamento bagaglio
Qualora il nostro bagaglio sia stato danneggiato, entro 7 giorni dalla compilazione del modulo compilato all'aeroporto, inviare all'Ufficio Relazione Clientela della compagnia aerea con la quale si è viaggiato tutta la documentazione di seguito indicata:
  • originale della ricevuta del biglietto aereo (se prenotato on-line il codice di prenotazione); originale del modulo compilato in aeroporto; originale del talloncino identificativo del bagaglio rilasciato alla partenza; elenco di quanto contenuto nel bagaglio che abbia riportato danni.
Per conoscere se avete subito un disservizio e quali sono i vostri diritti, per la formulazione delle contestazioni o per avviare una pratica con lo studio legale clicca qui.
Avvocato Denise Canu

mercoledì 1 ottobre 2008

Risarcimento danni per perdita del furetto

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 22 gennaio 2008, riconosce al proprietario di un furetto, rubato quando lo stesso si trovava in una pensione per animali, oltre al danno patrimoniale derivante dal valore economico della bestiola anche il danno non patrimoniale derivante dal peggioramento della qualità della vita. Il Giudice Unico, Dott.ssa Iole Fontanella, infatti, conferma in appello la sentenza di primo grado stabilendo, tra l'altro, che "... non può dubitarsi del legame affettivo del tutto particolare che si può instaurare tra un essere umano ed un animale, qualunque esso sia, che, per effetto della stabile convivenza, diviene una presenza significativa in casa ed è in grado di suscitare sentimenti di affetto, gratitudine, partecipazione, rappresentando a volte un elemento di vero e proprio supporto alla non sempre facile gestione del menage familiare. E' notorio che l'interazione con gli animali migliori la qualità della vita degli esseri umani, ricambiando essi le cure ed il mantenimento ricevute con dimostrazioni concrete di dedizione e fedeltà ...". Con questa sentenza il Tribunale di Milano si pone in contrasto con l'orientamento della Corte di Cassazione la quale nel giugno dello scorso anno (C.Cass., sez. III civ., 27 giugno 2007, n° 14846), esaminando la richiesta di risarcimento danni avanzata per la perdita di un cavallo, non lo riconduce nella sfera del danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta. Attendiamo, pertanto, ulteriori decisioni.
Avvocato Denise Canu

martedì 30 settembre 2008

lex expo 2008

Si terrà il 03 ed il 04 ottobre prossimo a Milano la fiera delle professioni legali e fiscali dedicata a tutti coloro che lavorano con la legge, appunto Lex expo. Sarà possibile visitare gli stand di case editrici, distributori di hardware e software, fornitori di beni e servizi e molto altro ancora. Sarà un'occasione di incontro tra i protagonisti del mondo giuridico.

mercoledì 24 settembre 2008

Tabella per il calcolo del tasso alcolemico

Tanto per avere un'idea di quanto possiamo bere prima di superare il tasso alcolemico legale. Questo ormai tutti sappiamo essere fissto nella misura di 0,5 grammi per litro. I calcoloi riportati in tabella indicano i livelli TEORICI di alcolemia che si possono raggiungere, tenendo conto di sesso, peso corporeo, a stomaco pieno oppure a stomaco vuoto. Facciamo attenzione perchè questa tabella è stata creata con l'unico scopo di promuovere una guida consapevole e sicura. Sono solamente delle stime che ci possono guidare nel determinare, in base al quantitativo di alcol assunto, se si è superato il tasso alcolemico. Non hanno alcun valore legale, viene espressamente detto e non potremo, pertanto, utilizzare queste stime per metterci al riparo da eventuali sanzioni penali ed amministrative.
Avvocato Canu

lunedì 15 settembre 2008

Danno da vacanza rovinata


Cerchiamo di capire quali sono i diritti riconosciuti al viaggiatore, in materia di trasporto aereo e di pacchetti “tutto compreso”.
Iniziamo un viaggio attraverso la normativa comunitaria e nazionale per capire quali sono i nostri diritti e come tutelarci in caso di disservizi.
Trasporto aereo
I diritti del passeggero nell'ipotesi di disservizi del trasporto aereo.
La normativa a cui fare riferimento è il Regolamento comunitario n° 261/2004.
ambito di applicazione: a) su tutti i voli – di linea e non di linea – in partenza da un aeroporto comunitario; b) su tutti i voli – di linea e non di lienea – in partenza da un aeroporto di un paese terzo ma che arriva a destinazione in aeroporto comunitario, qualora la compagnia aerea sia comunitaria, salvo che non abbiate già usufruito della normativa locale;
quando si applica: si applica nei casi di negato imbarco (c.d. Overbooking), cancellazione del volo e di ritardo prolungato.
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Overbooking: il passeggero può scegliere di rinunciare volontariamente all'imbarco (concordando con il vettore i benefici della rinuncia e determinando la riprotezione o il rimborso del biglietto aereo). Il passeggero non è consenziente alla rinuncia all'imbarco e sceglie la riprotezione (spetta la compensazione pecuniaria, riprotezione su volo alternativo ed assistenza) ovvero rinuncia al volo (spetta la compensazione pecuniaria, il rimborso del biglietto aereo e l'assistenza);
Cancellazione del volo: se determinata da circostanze eccezionali il passeggero può scegliere la riprotezione (riprotezione del volo e assistenza) ovvero il rimborso del biglietto (rimborso del biglietto aereo ed assistenza). Se la cancellazione non è determinata da circostnze eccezionali il passeggero può scegliere la riprotezione (compensazione pecuniaria, riprotezione su volo alternativo e assistenza) ovvero di rinunciare al volo (spetta la compensazione pecuniaria, il rimborso del biglietto aereo e l'assistenza);
Ritardo prolungato: Se il ritardo supera le 2, 3 o 4 ore, a seconda delle distanze in km del volo, il passeggero ha diritto all'assistenza; se il ritardo supera le 5 ore il passeggero ha diritto a richiedere il rimborso del biglietto non usato e l'assistenza.
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COMPENSAZIONE PECUNIARIA: il suo ammontare viene calcolato tenendo conto della tratta aerea (intra-comunitaria, internazionele) ed alla distanza in Km.
ASSISTENZA: al passeggero vengono forniti a titolo gratuito i segenti servizi: 1) pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa; 2) sistemazione in albergo se è necessario il pernottamento con il relativo trasporto; 3) due chiamate telefoniche ovvero messaggi via telefax, fax o posta elettronica.
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Per conoscere se avete subito un disservizio e quali sono i vostri diritti, per la formulazione delle contestazioni o per avviare una pratica con lo studio legale clicca qui.