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lunedì 10 novembre 2008

Testamento olografo: requisiti



In una recente sentenza (Cass. Civ., Sezione Seconda Civile, 27/10/2008, n° 25845) la Corte di Cassazione, decidendo in ordine alla richiesta di annullamento di un testamento olografo per presunta incapacità del testatore, si è soffermata sui requisiti richiesti dalla legge per la sua validità.
Vediamo quali sono.

Precisiamo subito che le forme ordinarie di testamento sono, secondo quanto previsto dal nostro codice civile, il testamento olografo ed il testamento per atto di notaio (art. 601 codice civile).
Nello specifico i requisiti che deve avere il testamento olografo sono (art. 602 codice civile):
  • Deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore;
  • La data deve contenere l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno;
  • La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni testamentarie. Tale ultima disposizione risponde all'esigenza di avere l'assoluta certezza della riferibilità al testatore di tutte le disposizioni testamentarie, già assicurata dall'olografia.
La sentenza sopra riportata riferendosi alla sottoscrizione del testamento ha precisato che questa può avvenire anche in un momento temporale diverso dalla stesura dell'atto di ultima volontà poichè non vi è norma che imponga la redazione dello stesso in un unico contesto temporale, all'unica condizione che la firma sia sempre apposta alla fine. Teniamo, però, sempre presente che il testamento è perfetto solo nel momento nel quale sono rispettati tutti i requisiti sopra indicati. Per evitare di sbagliare redigiamo il nostro testamento per intero.
Avvocato Denise Canu

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