Il 21 giugno 2011 è entrato in vigore il d.lg. 23.5.2011, n. 79 - «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’art. 14 l. 28.11.2005, n. 246, nonche´ attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta`, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine,contratti di rivendita e di scambio» (in G.U. del 6.6.2011, n. 129, S.O.), più semplicemente detto il codice del turismo.
L'art. 47 così recita "1.
Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di
scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il
turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del
contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza
inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta...."
Viene quindi riconosciuto il danno da vacanza rovinata.
Occorre precisare, però, che lo stesso riguarda unicamente i pacchetti tutto compreso o meglio, secondo quanto previsto dall'art. 34, i pacchetti turistici "I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi,
le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche,
risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo
realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od
offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’ articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico".
Questa voce di danno non può, quindi essere riconosciuta ai turisti che hanno acquistato separatamente il trasporto, l'alloggio ecc.
Avvocato Denise Canu