I pazienti affetti da patologie oncologiche hanno il diritto di conoscere tutta la normativa di riferimento. In particolare la Legge 104/1992 e successive modificazioni detta i principi dell’ordinamento italiano in materia di diritti e assistenza socio assistenziale alla persona handicappata.
Con particolare riferimento al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento durante il periodo nel quale il paziente si sottopone a trattamento chemioterapico, alcune sentenze della Corte di Cassazione si sono espresse favorevolmente.
Con le pronuncie della Suprema Corte si sono confermati principi già acclarati dalla scienza medica, vale a dire che il ciclo di chemioterapia ha un impatto devastante per la gravità degli effetti collaterali e determina la compromissione della autonomia di un soggetto con conseguente menomazione del malato per un periodo di tempo più o meno lungo, di carattere variabile.
Con sentenza 10212 del 27 maggio 2004, la Corte di Cassazione ha affermato che:
1) accertata l'incapacità del malato di deambulare o di attendere al compimento dei normali atti quotidiani della vita a causa del ciclo di terapia eseguita in regime di day hospital va riconosciuta l'indennità di accompagnamento poichè nessuna norma vieta il riconoscimento dell'indennità anche se per periodi di tempo limitati.
Con successiva sentenza , sezione lavoro, 02 febbraio 2007 n° 2770 la Corte ha precisato:
1) che il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce "sic et simpliciter" l'equivalente del "ricovero in istituto" ai sensi della L. n. 18 del 1980, art. 1, comma 3 e che pertanto l'indennità di accompagnamento può spettare all'invalido civile grave anche durante il ricovero in ospedale, ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedalenon esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.
Con l'ultima sentenza, in ordine temporale, sezione lavoro 22 ottobre 2008 n° 25569 la Corte ha precisato:
1) Si deve esaminare caso per caso se il trattamento chemioterapico comporti, per gli alti dosaggi e per i loro effetti sul singolo paziente, anche per il tempo limitato della terapia, le condizioni previste dall'articolo 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18 per la concessione dell'indennità.
Avv. Denise Canu
Con particolare riferimento al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento durante il periodo nel quale il paziente si sottopone a trattamento chemioterapico, alcune sentenze della Corte di Cassazione si sono espresse favorevolmente.
Con le pronuncie della Suprema Corte si sono confermati principi già acclarati dalla scienza medica, vale a dire che il ciclo di chemioterapia ha un impatto devastante per la gravità degli effetti collaterali e determina la compromissione della autonomia di un soggetto con conseguente menomazione del malato per un periodo di tempo più o meno lungo, di carattere variabile.
Con sentenza 10212 del 27 maggio 2004, la Corte di Cassazione ha affermato che:
1) accertata l'incapacità del malato di deambulare o di attendere al compimento dei normali atti quotidiani della vita a causa del ciclo di terapia eseguita in regime di day hospital va riconosciuta l'indennità di accompagnamento poichè nessuna norma vieta il riconoscimento dell'indennità anche se per periodi di tempo limitati.
Con successiva sentenza , sezione lavoro, 02 febbraio 2007 n° 2770 la Corte ha precisato:
1) che il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce "sic et simpliciter" l'equivalente del "ricovero in istituto" ai sensi della L. n. 18 del 1980, art. 1, comma 3 e che pertanto l'indennità di accompagnamento può spettare all'invalido civile grave anche durante il ricovero in ospedale, ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedalenon esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.
Con l'ultima sentenza, in ordine temporale, sezione lavoro 22 ottobre 2008 n° 25569 la Corte ha precisato:
1) Si deve esaminare caso per caso se il trattamento chemioterapico comporti, per gli alti dosaggi e per i loro effetti sul singolo paziente, anche per il tempo limitato della terapia, le condizioni previste dall'articolo 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18 per la concessione dell'indennità.
Avv. Denise Canu