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venerdì 27 marzo 2009

Chemioterapia ed indennità di accompagnamento

I pazienti affetti da patologie oncologiche hanno il diritto di conoscere tutta la normativa di riferimento. In particolare la Legge 104/1992 e successive modificazioni detta i principi dell’ordinamento italiano in materia di diritti e assistenza socio assistenziale alla persona handicappata.
Con particolare riferimento al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento durante il periodo nel quale il paziente si sottopone a trattamento chemioterapico, alcune sentenze della Corte di Cassazione si sono espresse favorevolmente.
Con le pronuncie della Suprema Corte si sono confermati principi già acclarati dalla scienza medica, vale a dire che il ciclo di chemioterapia ha un
impatto devastante per la gravità degli effetti collaterali e determina la compromissione della autonomia di un soggetto con conseguente menomazione del malato per un periodo di tempo più o meno lungo, di carattere variabile.
Con sentenza 10212 del 27 maggio 2004, la Corte di Cassazione ha affermato che:
1) accertata l'incapacità del malato di deambulare o di attendere al compimento dei normali atti quotidiani della vita a causa del ciclo di terapia eseguita in regime di day hospital va riconosciuta l'indennità di accompagnamento poichè nessuna norma vieta il riconoscimento dell'indennità anche se per periodi di tempo limitati.
Con successiva sentenza , sezione lavoro, 02 febbraio 2007 n° 2770 la Corte ha precisato:
1) che il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce "sic et simpliciter" l'equivalente del "ricovero in istituto" ai sensi della L. n. 18 del 1980, art. 1, comma 3 e che pertanto l'indennità di accompagnamento può spettare all'invalido civile grave anche durante il ricovero in ospedale, ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedalenon esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.
Con l'ultima sentenza, in ordine temporale, sezione lavoro 22 ottobre 2008 n° 25569 la Corte ha precisato:
1) Si deve esaminare caso per caso se il trattamento chemioterapico comporti, per gli alti dosaggi e per i loro effetti sul singolo paziente, anche per il tempo limitato della terapia, le condizioni previste dall'articolo 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18 per la concessione dell'indennità.
Avv. Denise Canu

venerdì 13 marzo 2009

Consenso informato: i diritti del malato

Con una interessante sentenza la terza sezione civile della Corte di Cassazione (n°2468/2009) si è occupata del caso di un paziente sottoposto a test HIV senza che gli fosse stato richiesto il relativo consenso. Contestava, inoltre, il paziente l'omessa adeguata custodia della cartella clinica contenente l'esito positivo del test, con conseguente diffusione delle notizie relative alla sua salute.
La Suprema Corte ha così ritenuto:" .... Va condivisa l’opinione del ricorrente secondo cui la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 5, 3° comma, legge n. 135/1990 porta a ritenere che il consenso del paziente al test HIV - così come ad ogni altro trattamento a cui debba essere sottoposto - deve essere richiesto in ogni caso in cui ciò sia possibile, senza pregiudizio per le esigenze di cura del paziente stesso o per la tutela dei terzi. Ed invero, se nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, salvo espressa disposizione di legge (art. 32 Cost.), il malato ha il diritto di essere preventivamente e tempestivamente informato delle indagini cliniche e delle cure alle quali lo si vuol sottoporre, in tutti i casi in cui possa esprimere liberamente e consapevolmente la sua volontà ..... per le indagini cliniche debba essere rispettata quanto meno la riservatezza del paziente, adottando tutte le misure idonee a far sì che natura ed esito del test, dati sensibili raccolti nell’anamnesi, e accertamento della malattia, siano resi noti solo entro il ristretto ambito del personale medico e infermieristico adibito alla cura e vengano custoditi adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che altri, ed in particolare il pubblico, possano venire a conoscenza delle suddette informazioni...".
Questi, in sintesi, i principi espressi:
1) Il paziente deve essere preventivamente informato ed interpellato in merito alle indagini cliniche e delle cure alle quali deve sottoporsi affinché, nei casi in cui ciò sia possibile, possa esprimere liberamente e consapevolmente la sua volontà;
2) è onere del personale sanitario dimostrare di avere adottato tutte le misure occorrenti allo scopo di garantire il diritto del paziente alla riservatezza e di evitare che i dati relativi all’esito del test ed alle condizioni di salute del paziente medesimo possano pervenire a conoscenza dei terzi.
Avvocato Denise Canu

lunedì 2 marzo 2009

Guida in stato di ebbrezza: alcune precisazioni

La Corte di Cassazione si è occupata (Cass. Civ., Sez. II, n° 3745 del 16 febbraio 2009) delle sanzioni di guida in stato di ebbrezza e del rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, disposizioni contenute nell'art. 186 Codice della Strada.
Questo il caso. Tizio viene fermato per alcuni controlli e sanzionato per aver guidato sotto l'effetto di sostanze alcoliche e per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico. Conseguentemente gli vengono decurtati 20 punti dalla patente di guida, 10 per ciascuna violazione. Il ricorso proposto avanti al Giudice di pace ha esito negativo e così Tizio decide di presentare ricorso avanti la Corte di Cassazione.

La Suprema Corte, chiamata a decidere, precisa:
1) Il legislatore ha scelto di punire e comminare la decurtazione dei punti anche per quelle condotte che impediscono l'accertamento dei fatti connessi ad una già avvenuta violazione di una norma di comportamento nella guida (come chi non si ferma dopo un incidente o che impedisce l'accetamento dello stato di ebbrezza);
2) Proprio la diversità dei beni giuridici tutelati dalle due violazioni anzidette, conferma la diversità e l'autonomia delle singole ipotesi contemplate dall'art. 186 C.d.S.;
3) Correttamente, quindi, sono stati decurtati i 20 punti della patente di guida.
Avv. Denise Canu