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martedì 20 settembre 2011

Il coniuge tradito ha diritto al risarcimento dei danni?

Con una recente pronuncia la prima sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza 18853/11) ha affrontato il problema del diritto in capo al coniuge tradito ad ottenere il risarcimento del danno.
La vicenda è questa. Una moglie cita in giudizio il marito chiedendo il risarcimento dei danni - biologico ed esistenziale - a suo dire causati dalla relazione extraconiugale del marito. Il giudice di primo grado e la Corte di appello rigettano le richieste avanzate della signora tradita ritenendo che, poiché la stessa ha rinunciato alla pronuncia di addebito della separazione, manchi il presupposto per il diritto al risarcimento del danno .
La Suprema Corte Corte ha chiarito alcuni elementi:
  1. il comportamento del coniuge può costituire causa di separazione o divorzio ma anche integrare gli estremi di un illecito civile;
  2. la mera violazione di doveri matrimoniali non integra automaticamente una responsabilità risarcitoria;
  3. con riferimento ai danni non patrimoniali ed al caso specifico se il fatto illecito ha violato in modo grave diritti inviolabili della persona (salute, immagine, riservatezza, dignità) la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale se: l'interesse leso ha rilevanza costituzionale, la lesione sia grave ed il danno abbia una consistenza giuridicamente rilevante, e viene fornita la prova del nesso di causalità tra la violazione ed il danno. E nel caso della violazione dei doveri coniugali è necessario che l'infedeltà, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, si sia concretizzata in atti lesivi della dignità della persona.
  4. L'azione di risarcimento è quindi autonoma rispetto ad una domanda di separazione ed addebito
    Avvocato Denise Canu