Il responsabile del blog

Il responsabile del presente blog è l'avvocato Denise Canu, iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Como. Per maggiori informazioni sull'avvocato ed il suo studio legale clicca qui.

Consulenza legale on-line?

Per poter usufruire del servizio di consulenza legale on-line e visitare il sito internet dello studio legale, clicca qui.

lunedì 27 aprile 2009

Stalking (atti persecutori): ora è legge

Con Legge 38 del 24 aprile 2009 è stato convertito in legge il decreto-legge 11 del 23/02/2009 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori:
Come vengono puniti, oggi, secondo il codice penale, gli atti persecutori, reato anche denominato di "stalking".

Art. 612-bis. Atti persecutori.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Circostanze aggravanti

La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Procedibilità

Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi.

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita' di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
Avvocato Denise Canu

giovedì 16 aprile 2009

Divorzio: restituzione somme ai genitori della ex moglie

Una interessante pronuncia della Corte di Cassazione su di un tema che spesso coinvolge i coniugi in fase di separazione e divorzio. La richiesta di restituzione delle somme versate dai genitori per l'acquisto della casa coniugale.
Questi i fatti. Una coppia di coniugi cita in giudizio l'ex genero per sentirlo condannare alla restituzione di una parte delle somme che gli stessi versarono per l'acquisto della casa coniugale della figlia e dell'allora marito.
La decisione. La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n° 8386/09 depositata il 07 aprile 2009, rigetta la richiesta di restituzione delle somme così motivando:
1) E' costume diffuso, nell'attuale società, che i genitori aiutino, anche finanziariamente i figli al momento del loro matrimonio, in un contesto di solidarietà familiare che si presume gratuito;
2) E', quindi, necessaria una prova specifica e precisa in ordine alla restituzione di quanto originariamente corrisposto da parte dei coniugi istanti;
3) Occorre fornire la prova certa in ordine ai tempi della pattuita restituzione delle somme, nonchè della regolazione degli interessi.
Avvocato Denise Canu

giovedì 9 aprile 2009

Cani aggressivi: Ordinanza Ministero del Lavoro


Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con ordinanza del 03 marzo 2009, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il successivo 23 marzo, preso atto che non e' possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressivita' di un cane sulla base dell'appartenenza ad una razza o ai suoi incroci, ha emesso la seguente ordinanza:

Art. 1.1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle Autorita' competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei comuni congiuntamente con le aziende sanitarie locali, in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facolta' di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali.

5. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilita' di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari della ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica.

6. I comuni in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell'anagrafe canina regionale decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.

Art. 2.


1. Sono vietati:

a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita';

b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita';

c) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:

1) recisione delle corde vocali;

2) taglio delle orecchie;

3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;

e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalita' curative e con modalita' conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorita' competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

Art. 3.


1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 «Regolamento di Polizia veterinaria», a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

2. I Servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravita' delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessita' di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

3.I Servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

Art. 4.


1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'art. 3, comma 3:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermita' di mente.

Art. 5.


1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) e all'art. 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

3. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

Art. 6.


1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorita' secondo le disposizioni in vigore.

Art. 7.


1. La presente ordinanza ha efficacia per 24 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avvocato Denise Canu