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lunedì 23 novembre 2009

maltrattamneti in famiglia: è reato anche tra conviventi

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza 4138/09 del 02 ottobre 2009, ha ribadito come il reato di maltrattamenti in famiglia sia applicabile anche alle famiglie di fatto.
La decisione della Corte:
- ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, non assume alcun rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di una persona convivente “more uxorio”, atteso che il richiamo contenuto nell'art. 572 del codice penale alla “famiglia” deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo.
Avvocato Denise Canu

lunedì 16 novembre 2009

separazione dei coniugi: diritti dei nonni

In una recente sentenza la Corte di Cassazione (sezione I civile, n° 22081/09) si è occupata della possibilità che nonni o familiari possano intervenire in un giudizio di separazione dei coniugi per vedere garantiti il loro diritto a mantenere rapporti con i nipoti. Nel caso specifico i nonni paterni si erano costituiti in un giudizio di separazione lamentando come, a seguito dei provvedimenti presidenziali che affidavano i minori alla madre, questa ne aveva impedito le frequentazioni.

La decisione della Corte:

- La riforma del diritto di famiglia (Legge 08/02/2006, n° 649) ha riconosciuto e valorizzato il ruolo degli ascendenti e dei parenti di ciascun ramo genitoriale, l'art. 155 del codice civile afferma il diritto del minore a conservare rapporti significativi con i parenti;

- Il secondo comma dell'art. 155 del codice civile demanda al giudice l'adozione di provvedimenti relativi alla prole, così da realizzare la finalità del primo comma, avendo come unico parametro di riferimento l'interesse morale e materiale dei minori;

- il diritto dei figli a mantenere rapporti con i nonni e gli altri congiunti è un ulteriore elemento di cui il giudice dovrà tener conto nell'adottare i provvedimenti riguardo i figli;

- tali modifiche legislative, in ogni caso, non consentono ai nonni di intervenire nel giudizio di separazione dei coniugi.

Avvocato Denise Canu


mercoledì 30 settembre 2009

Ingiurie alla suocera: offende la moglie/figlia


Una recente sentenza, ripresa anche dalla cronaca nazionale, si è occupata del reato di ingiurie. In particolare la Suprema Corte, con sentenza n° 35874 della quinta sezione penale ha ritenuto la moglie persona offesa dal reato benché il marito avesse pronunciato epiteti ed espressioni volgari con riferimento alla suocera.
Ecco il principio dettato della Suprema Corte:
1) quando sussite uno stretto legame parentale fra la persona alla quale sono comunicate le espressioni offensive e la destinataria delle stesse
2) ne deriva una lesione del decoro della interlocutrice
3) tale condotta si traduce in mancanza di quel rispetto che, quale componente della dignità umana, è dovuto a ciascuno dei consociati.
Avvocato Denise Canu

martedì 15 settembre 2009

Assistenza a familiare portatore di handicap

Con una recente sentenza (n° 16102 del 09/07/2009) le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno fornito alcune precisazioni in tema di diritto del familiare di portatore di handicap a non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso.
Il caso: una docente di scuola elementare ricorre per veder dichiarata l'illegittimità del proprio trasferimento dal luogo di lavoro per incompatibilità ambientale poiché, assistendo un familiare convivente portatore di handicap la legge (art. 33 comma 5 Legge 104/1992) vieta il trasferimento senza il suo consenso.
La decisione della Suprema Corte:
1) La Legge 104/1992 prevede, all'art. 33, agevolazioni per i lavoratori che assistono soggetti portatori di handicap;
2) In particolare, al comma quinto, si riconosce al lavoratore il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio ed a non essere trasferito senza il proprio consenso presso altra sede;
3) Tali misure devono considerarsi inserite in un ampio complesso normativo, che devono coesistere e bilanciarsi con altri valori costituzionali;
4) Tale norma, pertanto, non configura un diritto assoluto e illimitato poiché il suo esercizio può essere fatto valere laddove non costituisce lesione delle esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro traducendosi in un danno per l'interesse della collettività;
5) Il diritto del lavoratore a non essere trasferito non è attuabile ove sia accertata, in modo rigoroso, la incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro.
Avvocato Denise Canu

venerdì 10 luglio 2009

Disegno di legge in materia di pubblica sicurezza

Lo scorso due luglio il Senato della Repubblica ha varato il disegno di legge in materia di pubblica sicurezza. Ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l'entrata in vigore. Alcune novità sono già state evidenziate dai telegiornali. Vediamo quali:
- Disposizioni in materia di danneggiamento: nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 635 c.p. - La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333; 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell’articolo 625; 4) sopra opere destinate all’irrigazione; 5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento - la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;
- Decoro delle pubbliche vie: Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all’importo di euro 500;
- Decoro delle strade: viene introdotto l'art. 34-bis. - codice della strada decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – 1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000».
Avvocato Denise Canu

mercoledì 3 giugno 2009

Posta Elettronica Certificata (PEC) ai cittadini

Con apposito Decreto del 06 maggio 2009, pubblicato in G.U. n° 119 del 25 maggio 2009, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha definito le modalità in tema di rilascio e di utilizzo, ai cittadini che ne faranno richiesta, di una casella di posta elettronica certificata.
L'obiettivo è quello di diffondere le tecnologie telematiche nelle comunicazioni dei cittadini ed il cui utilizzo abbia effetto equivalente, se necessario, alle notifiche a mezzo posta.
1) Al cittadino, italiano e maggiorenne, che ne farà richiesta verrà assegnato un indirizzo di PEC;
2) L'attivazione e le comunicazioni che transitano per la presetta casella sono senza oneri per il cittadino;
3) Il cittadino utilizzerà la PEC per dialogare con la Pubblica Amministrazione.
Consultando il predetto decreto, si possono consultare le modalità per la richiesta, attivazione, utilizzo e recesso del servizio.
Avvocato Denise Canu

lunedì 25 maggio 2009

Responsabilità dell'albergatore

Con un'altra sentenza del 07 maggio 2009 (n° 10493) la Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, è tornata ad occuparsi della responsabilità dell'albergatore in caso di furto delle cose portate in albergo.
In articolare si è occupata del caso di una pelliccia di visone prelevata dal deposito custodito la sera prima della partenza, poichè questa era prevista al di fuori dell'orario di apertura del medesimo, tenuta nella camera del cliente durante la notte ed ivi sottratta alla presenza degli occupanti addormentati e senza lasciare segni di effrazione o forzatura della porta d’ingresso.
La Corte ha stabilito che:
1) l'orario di apertura del deposito metteva in difficoltà i clienti i quali non potevano beneficiarne la sera tardi o la mattina presto;
2) il servizio di vigilanza notturno è stato lacunoso e negligente consentendo a qualcuno di aggirarsi liberamente per l'albergo ed, utilizzando una chiave evidentemente mal custodita, di introdursi nella camera;
3) il fatto che si siano introdotti proprio in quella camera per sottrarre una pelliccia di valore non esclude che possa essersi trattato di personale dell'albergo;
4) queste carenze organizzative non possono riversarsi sulla clientela.
Alla luce di tutte queste premesse la Corte ha stabilito:
A) vi è responsabilità per colpa dell'albergatore, a norma dell'art. 1785-bis c.c. il quale dovrà risarcire per intero il valore del bene sottratto;
B) non può, quindi, applicarsi la limitazione nell'ammontare del risarcimento stabilita dall'art. 1783 ultimo comma, c.c. che prevede il risarcimento pari al valore del bene sottratto sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.
Avvocato Denise Canu

giovedì 21 maggio 2009

Circolazione stradale, omessa informazione agli automobilisti dell'installazione dell'autovelox: conseguenze

In una recente sentenza (n°7419 del 26 marzo 2009), la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, si è occupata delle sanzioni emesse per violazione delle norme sui limiti di velocità accertate con gli apparecchi denominati autovelox. In particolare la Suprema Corte ha affrontato il caso in cui non vengano perventivamente avvisati gli automobilisti dell'installazione dei dispositivi.
La Corte ha, quindi, stabilito:
1) l'Art. 4 del D.L. 121/2002 così come convertito in Legge 168/2002 dispone che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti;
2) L'obbligo di informazione ivi previsto ha il preciso scopo di informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo, così da orientarne la condotta di guida;
3) Si tratta di una norma posta a garanzia degli automobilisti;
4) La violazione di questa disposizione, pertanto, non è priva di effetto, ma comporta la nullità della sanzione.
Avvocato Denise Canu

lunedì 4 maggio 2009

La responsabilità dei genitori per il fatto illecito del figlio minore

Con sentenza n° 9556 del 22 aprile 2009 la Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, affronta il tema della responsabilità dei genitori, a norma dell'art. 2048 c.c., per i fatti illeciti commessi dal figlio minore convivente.
Questa norma prevede una presunzione di responsabilità a carico degli ascendenti per quanto commesso illecitamente dal figlio minore, salvo che questi non dimostrino:
1) di aver assolto con efficacia al loro impegno educativo, assenza di "culpa in educando";
2) di aver adeguatamente sorvegliato il figlio minore ai fini educativi, assenza di "culpa in vigilando";
La sentenza ha, inoltre, precisato che non è sufficiente dimostrare di aver educato in qualche modo il minore, ma occorre dimostrare di aver impartito allo stesso insegnamenti adeguati e sufficienti ad avviare il figlio ad una adeguata vita di relazione.
Avvocato Denise Canu

lunedì 27 aprile 2009

Stalking (atti persecutori): ora è legge

Con Legge 38 del 24 aprile 2009 è stato convertito in legge il decreto-legge 11 del 23/02/2009 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori:
Come vengono puniti, oggi, secondo il codice penale, gli atti persecutori, reato anche denominato di "stalking".

Art. 612-bis. Atti persecutori.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Circostanze aggravanti

La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Procedibilità

Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi.

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita' di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
Avvocato Denise Canu

giovedì 16 aprile 2009

Divorzio: restituzione somme ai genitori della ex moglie

Una interessante pronuncia della Corte di Cassazione su di un tema che spesso coinvolge i coniugi in fase di separazione e divorzio. La richiesta di restituzione delle somme versate dai genitori per l'acquisto della casa coniugale.
Questi i fatti. Una coppia di coniugi cita in giudizio l'ex genero per sentirlo condannare alla restituzione di una parte delle somme che gli stessi versarono per l'acquisto della casa coniugale della figlia e dell'allora marito.
La decisione. La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n° 8386/09 depositata il 07 aprile 2009, rigetta la richiesta di restituzione delle somme così motivando:
1) E' costume diffuso, nell'attuale società, che i genitori aiutino, anche finanziariamente i figli al momento del loro matrimonio, in un contesto di solidarietà familiare che si presume gratuito;
2) E', quindi, necessaria una prova specifica e precisa in ordine alla restituzione di quanto originariamente corrisposto da parte dei coniugi istanti;
3) Occorre fornire la prova certa in ordine ai tempi della pattuita restituzione delle somme, nonchè della regolazione degli interessi.
Avvocato Denise Canu

giovedì 9 aprile 2009

Cani aggressivi: Ordinanza Ministero del Lavoro


Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con ordinanza del 03 marzo 2009, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il successivo 23 marzo, preso atto che non e' possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressivita' di un cane sulla base dell'appartenenza ad una razza o ai suoi incroci, ha emesso la seguente ordinanza:

Art. 1.1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle Autorita' competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei comuni congiuntamente con le aziende sanitarie locali, in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facolta' di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali.

5. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilita' di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari della ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica.

6. I comuni in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell'anagrafe canina regionale decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.

Art. 2.


1. Sono vietati:

a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita';

b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita';

c) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:

1) recisione delle corde vocali;

2) taglio delle orecchie;

3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;

e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalita' curative e con modalita' conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorita' competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

Art. 3.


1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 «Regolamento di Polizia veterinaria», a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

2. I Servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravita' delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessita' di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

3.I Servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

Art. 4.


1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'art. 3, comma 3:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermita' di mente.

Art. 5.


1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) e all'art. 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

3. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

Art. 6.


1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorita' secondo le disposizioni in vigore.

Art. 7.


1. La presente ordinanza ha efficacia per 24 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avvocato Denise Canu

venerdì 27 marzo 2009

Chemioterapia ed indennità di accompagnamento

I pazienti affetti da patologie oncologiche hanno il diritto di conoscere tutta la normativa di riferimento. In particolare la Legge 104/1992 e successive modificazioni detta i principi dell’ordinamento italiano in materia di diritti e assistenza socio assistenziale alla persona handicappata.
Con particolare riferimento al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento durante il periodo nel quale il paziente si sottopone a trattamento chemioterapico, alcune sentenze della Corte di Cassazione si sono espresse favorevolmente.
Con le pronuncie della Suprema Corte si sono confermati principi già acclarati dalla scienza medica, vale a dire che il ciclo di chemioterapia ha un
impatto devastante per la gravità degli effetti collaterali e determina la compromissione della autonomia di un soggetto con conseguente menomazione del malato per un periodo di tempo più o meno lungo, di carattere variabile.
Con sentenza 10212 del 27 maggio 2004, la Corte di Cassazione ha affermato che:
1) accertata l'incapacità del malato di deambulare o di attendere al compimento dei normali atti quotidiani della vita a causa del ciclo di terapia eseguita in regime di day hospital va riconosciuta l'indennità di accompagnamento poichè nessuna norma vieta il riconoscimento dell'indennità anche se per periodi di tempo limitati.
Con successiva sentenza , sezione lavoro, 02 febbraio 2007 n° 2770 la Corte ha precisato:
1) che il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce "sic et simpliciter" l'equivalente del "ricovero in istituto" ai sensi della L. n. 18 del 1980, art. 1, comma 3 e che pertanto l'indennità di accompagnamento può spettare all'invalido civile grave anche durante il ricovero in ospedale, ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedalenon esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.
Con l'ultima sentenza, in ordine temporale, sezione lavoro 22 ottobre 2008 n° 25569 la Corte ha precisato:
1) Si deve esaminare caso per caso se il trattamento chemioterapico comporti, per gli alti dosaggi e per i loro effetti sul singolo paziente, anche per il tempo limitato della terapia, le condizioni previste dall'articolo 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18 per la concessione dell'indennità.
Avv. Denise Canu

venerdì 13 marzo 2009

Consenso informato: i diritti del malato

Con una interessante sentenza la terza sezione civile della Corte di Cassazione (n°2468/2009) si è occupata del caso di un paziente sottoposto a test HIV senza che gli fosse stato richiesto il relativo consenso. Contestava, inoltre, il paziente l'omessa adeguata custodia della cartella clinica contenente l'esito positivo del test, con conseguente diffusione delle notizie relative alla sua salute.
La Suprema Corte ha così ritenuto:" .... Va condivisa l’opinione del ricorrente secondo cui la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 5, 3° comma, legge n. 135/1990 porta a ritenere che il consenso del paziente al test HIV - così come ad ogni altro trattamento a cui debba essere sottoposto - deve essere richiesto in ogni caso in cui ciò sia possibile, senza pregiudizio per le esigenze di cura del paziente stesso o per la tutela dei terzi. Ed invero, se nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, salvo espressa disposizione di legge (art. 32 Cost.), il malato ha il diritto di essere preventivamente e tempestivamente informato delle indagini cliniche e delle cure alle quali lo si vuol sottoporre, in tutti i casi in cui possa esprimere liberamente e consapevolmente la sua volontà ..... per le indagini cliniche debba essere rispettata quanto meno la riservatezza del paziente, adottando tutte le misure idonee a far sì che natura ed esito del test, dati sensibili raccolti nell’anamnesi, e accertamento della malattia, siano resi noti solo entro il ristretto ambito del personale medico e infermieristico adibito alla cura e vengano custoditi adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che altri, ed in particolare il pubblico, possano venire a conoscenza delle suddette informazioni...".
Questi, in sintesi, i principi espressi:
1) Il paziente deve essere preventivamente informato ed interpellato in merito alle indagini cliniche e delle cure alle quali deve sottoporsi affinché, nei casi in cui ciò sia possibile, possa esprimere liberamente e consapevolmente la sua volontà;
2) è onere del personale sanitario dimostrare di avere adottato tutte le misure occorrenti allo scopo di garantire il diritto del paziente alla riservatezza e di evitare che i dati relativi all’esito del test ed alle condizioni di salute del paziente medesimo possano pervenire a conoscenza dei terzi.
Avvocato Denise Canu

lunedì 2 marzo 2009

Guida in stato di ebbrezza: alcune precisazioni

La Corte di Cassazione si è occupata (Cass. Civ., Sez. II, n° 3745 del 16 febbraio 2009) delle sanzioni di guida in stato di ebbrezza e del rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, disposizioni contenute nell'art. 186 Codice della Strada.
Questo il caso. Tizio viene fermato per alcuni controlli e sanzionato per aver guidato sotto l'effetto di sostanze alcoliche e per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico. Conseguentemente gli vengono decurtati 20 punti dalla patente di guida, 10 per ciascuna violazione. Il ricorso proposto avanti al Giudice di pace ha esito negativo e così Tizio decide di presentare ricorso avanti la Corte di Cassazione.

La Suprema Corte, chiamata a decidere, precisa:
1) Il legislatore ha scelto di punire e comminare la decurtazione dei punti anche per quelle condotte che impediscono l'accertamento dei fatti connessi ad una già avvenuta violazione di una norma di comportamento nella guida (come chi non si ferma dopo un incidente o che impedisce l'accetamento dello stato di ebbrezza);
2) Proprio la diversità dei beni giuridici tutelati dalle due violazioni anzidette, conferma la diversità e l'autonomia delle singole ipotesi contemplate dall'art. 186 C.d.S.;
3) Correttamente, quindi, sono stati decurtati i 20 punti della patente di guida.
Avv. Denise Canu

lunedì 16 febbraio 2009

T-Red: cosa si può fare

La cronaca degli ultimi giorni ci ha riportato dei sequestri preventivi, disposti dalla Procura della Repubblica di Verona, sugli apparecchi denominati T-Red installati, tra gli altri, in sette Comuni della Provincia di Como. Sono stata contattata da amici "vittime" del famigerato strumento i quali volevano conoscere le possibilità riconosciute agli automobilisti che hanno ricevuto a casa la notifica della multa e, soprattutto, la decurtazione dei punti della patente di guida.
Innanzitutto occorre fare una distinzione importante:
1) chi ha ricevuto la multa ma non ha ancora pagato (il pagamento in misura ridotta, infatti, preclude la possibilità di fare ricorso), può presentare ricorso, entro 60 giorni, al Giudice di Pace ovvero al Prefetto. Sarebbe opportuno produrre in giudizio le perizie che dimostrano l'rregolarità degli apparecchi;
2) chi ha già pagato dovrà, innanzitutto, avere la ricevuta del versamento della multa. Potrà scegliere se costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento penale che ormai è in dirittura di arrivo (seguendo l'appello del Procuratore della Repubblica di Verona, Dott. Ardito, che invita gli automobilisti a riunirsi in comitati, rappresentati, quindi, da un numero ridotto di avvocati, evitando anche di sostenere spese legali eccessive), per ottenere il ristoro dei danni subiti. Ovvero potrà decidere di rivolgersi al Giudice di Pace chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
Avvocato Denise Canu

lunedì 9 febbraio 2009

danno da vacanza rovinata: altra sentenza


Una nuova sentenza, emessa dal Giudice di Pace di Verona, (n°8663/08) ha affrontato il diritto riconosciuto in capo ai viaggiatori ad ottenere la restituzione delle somme versate ed il risarcimento dei danni.
Questo il caso.
Alcuni amici decidono di acquistare un pacchetto turistico relativo ad un Tour della Birmania. Arrivati presso l'aeroporto di Malpensa, a causa delle forti nevicate, il loro volo viene annullato e vengono imbarcati su altro aereo solo il giorno successivo. All'arrivo presso lo scalo di Doha si ritrovano a dover trascorrere la notte bivaccando in aeroporto. Venivano informati il giorno successivo che sarebbero stati scaglionati in giorni ed orari differenti su voli in direzione della Birmania. A questo punto il gruppo decideva di far rientro in Italia.
Il Giudice di Pace ha accertato che, benchè il blocco dei voli all'aeroporto di Malpensa non fosse addebitabile alla responsabilità del Tour Operator questi avrebbe comunque dovuto provvedere a riprogrammare immediatamente il viaggio offrendo un pacchetto turistico analogo a quello prenotato.
Nel caso di specie, ha riconosciuto ai viaggiatori il diritto ad ottenere il pieno rimborso di quanto versato all'acquisto del pacchetto turistico, oltre ad una somma da versarsi a titolo di risarcimento dei danni da vacanza rovinata, somma liquidata tenendo conto delle giornate perse, delle spese sostenute e dello stress subito.
Avvocato Denise Canu

mercoledì 28 gennaio 2009

Le fioriere ed il condominio: chi paga?

Ci sono condomini che hanno, inserito nel parapetto del balcone, delle fioriere. In questi casi le fioriere sono state create tutte uguali e servono quale elemento decorativo dell'edificio. Poichè le stesse hanno generalmente il medesimo colore dell'immobile e ne costituiscono elemento decorativo dello stesso, gli viene riconosciuta una precisa funzione estetica e vengono considerate alla stregua di parti comuni dell'edificio stesso.
Ne deriva che, a norma dell'art. 1117, n° 3 del codice civile (...sono oggetto di proprietà comune ....3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune ....) possono considerarsi di proprietà comune. Le relative spese di manutenzione verranno poste a carico di tutti i condomini, secondo i millesimi di proprietà.
Avvocato Denise Canu

mercoledì 14 gennaio 2009

Cos'è il gratuito patrocinio a spese dello Stato

Più volte mi è stato chiesto dai clienti cosa sia il gratuito patrocinio a spese dello Stato e quali siano i requisiti richiesti dalla legge per poterne beneficiare.
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115, disciplina il patrocinio a spese dello Stato.
Chi può beneficiarne:
- E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costiuirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria;
- E', altresi, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione;
Condizioni per l'ammissione:
- Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad Euro 9.723,84;
- Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. In questo caso i limiti di reddito sono elevati di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
- Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
- Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi.
Quando presentare la domanda:
- La domanda di ammissione al gratuito patrocinio può essere presentata in ogni stato e grado del procedimento;
- La domanda può contenere la nomina di un difensore scelto tra gli iscritti in un apposito elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato;
L'ammissione al patrocinio:
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dà il diritto a partecipare il procedimento per il quale è stata avanzata la richiesta gratuitamente, perchè l'avvocato viene pagato dallo Stato;
- Nessuna somma deve, quindi, essere corrisposta al legale, poichè retribuito dallo Stato. La violazione del divieto di percepire compensi o rimborsi dal proprio assistito, costituisce grave illecito disciplinare professionale;
Obbligo di comunicazione:
- Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha l'obbligo di comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione e fino a che il procedimento non sia definito.
Sanzioni:
- La falsità e le omissioni nell'autocertificazione sono punite con la reclusione da 1 a 5 anni, la multa da Euro 309,00 a Euro 1.549,00. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Avvocato Denise Canu

venerdì 9 gennaio 2009

Esame a raggi x e gravidanza

In una recente sentenza la Corte di Cassazione (Sez. terza penale, n° 46364 del 06/11/2008) si è occupata del caso di un medico di base che prescrisse ad una propria paziente un esame ai raggi x ionizzanti al ventre senza essersi preventivamente accertato se si trovasse in stato di gravidanza.
Esiste, infatti, una normativa specifica al riguardo. Il D.lgs 26 maggio 2000, n° 187 si occupa della protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche.
L'art. 10 del Decreto Legislativo, nello specifico, si occupa della protezione particolare durante la gravidanza e l'allattamento. Tale norma richiede al medico un'accurata anamnesi allo scopo di sapere se la donna si trova in stato di gravidanza.
Partendo da questo presupposto la Suprema Corte ha confermato la sentenza del Tribunale che condannava il medico a norma dell'art. 14 comma terzo in relazione all'art. 10 del D.lgs 26/05/2000, n° 187 ritendendo che l'accurata anamnesi richiesta dalla norma imponga al medico di rivolgere alla paziente tutta una serie di domante volte ad accertare nel caso specifico l'eventualità dello stato di gravidanza.
Avvocato Denise Canu