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lunedì 25 maggio 2009

Responsabilità dell'albergatore

Con un'altra sentenza del 07 maggio 2009 (n° 10493) la Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, è tornata ad occuparsi della responsabilità dell'albergatore in caso di furto delle cose portate in albergo.
In articolare si è occupata del caso di una pelliccia di visone prelevata dal deposito custodito la sera prima della partenza, poichè questa era prevista al di fuori dell'orario di apertura del medesimo, tenuta nella camera del cliente durante la notte ed ivi sottratta alla presenza degli occupanti addormentati e senza lasciare segni di effrazione o forzatura della porta d’ingresso.
La Corte ha stabilito che:
1) l'orario di apertura del deposito metteva in difficoltà i clienti i quali non potevano beneficiarne la sera tardi o la mattina presto;
2) il servizio di vigilanza notturno è stato lacunoso e negligente consentendo a qualcuno di aggirarsi liberamente per l'albergo ed, utilizzando una chiave evidentemente mal custodita, di introdursi nella camera;
3) il fatto che si siano introdotti proprio in quella camera per sottrarre una pelliccia di valore non esclude che possa essersi trattato di personale dell'albergo;
4) queste carenze organizzative non possono riversarsi sulla clientela.
Alla luce di tutte queste premesse la Corte ha stabilito:
A) vi è responsabilità per colpa dell'albergatore, a norma dell'art. 1785-bis c.c. il quale dovrà risarcire per intero il valore del bene sottratto;
B) non può, quindi, applicarsi la limitazione nell'ammontare del risarcimento stabilita dall'art. 1783 ultimo comma, c.c. che prevede il risarcimento pari al valore del bene sottratto sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.
Avvocato Denise Canu

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