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martedì 30 aprile 2013

Installazione di impianti di videosorveglianza nel condominio

Il Tribunale di Varese (Sez. I, 16/06/2011) ha affrontato e risolto il seguente quesito: può il singolo condomino, in mancanza di una normativa ad hoc, installare, per sua sola decisione, delle telecamere idonee a riprendere spazi comuni o addirittura spazi esclusivi degli altri condomini? NO.

Questa la questione: un singolo condomino senza previa delibera assembleare installò un impianto di videosorveglianza con un fascio di captazione di immagini che si riversava su aree condominiali comuni e, almeno in parte, anche su luoghi di proprietà esclusiva di altri condomini. Il magistrato ha disposto l'immediata rimozione delle telecamere installate e la rimozione dell'intero impianto di videosorveglianza.
In casi come quello esaminato dal Tribunale varesino manca una specifica regolamentazione. Lo stesso Garante per la protezione dei dati personali segnalò nel maggio 2008 al Governo ed al Parlamento l'opportunità di un intervento legislativo.
Nel silenzio del legislatore il Giudice ha affrontato e risolto la questione analizzando i diversi interessi e diritti coinvolti. Innanzitutto diritti costituzionalmente tutelati quali quello alla riservatezza (art. 2) e della tutela del domicilio (art. 14) sotto due distinti aspetti: come diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati luoghi in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo; e come diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi. Poi ancora la figura del condominio che presenta connotazioni assolutamente peculiari, in cui il "gruppo dei condomini" si trova forzosamente in comunione.
La sentenza ha, altresì, precisato, che nemmeno il Condominio ha la potestà normativa per farlo, eccezion fatta per il caso in cui la decisione sia deliberata all'unanimità dai condomini, perfezionandosi in questo caso un comune consenso idoneo a fondare effetti tipici di un negozio dispositivo dei diritti coinvolti.
Avvocato Denise Canu