Il
Tribunale di Varese (Sez. I, 16/06/2011) ha affrontato e risolto il
seguente quesito: può il singolo condomino, in mancanza di una
normativa ad hoc, installare, per sua sola decisione, delle
telecamere idonee a riprendere spazi comuni o addirittura spazi
esclusivi degli altri condomini? NO.
Questa
la questione: un singolo condomino senza previa delibera assembleare
installò un impianto di videosorveglianza con un fascio di
captazione di immagini che si riversava su aree condominiali comuni
e, almeno in parte, anche su luoghi di proprietà esclusiva di altri
condomini. Il magistrato ha disposto l'immediata rimozione delle
telecamere installate e la rimozione dell'intero impianto di
videosorveglianza.
In
casi come quello esaminato dal Tribunale varesino manca una specifica
regolamentazione. Lo stesso Garante per la protezione dei dati
personali segnalò nel maggio 2008 al Governo ed al Parlamento
l'opportunità di un intervento legislativo.
Nel
silenzio del legislatore il Giudice ha affrontato e risolto la
questione analizzando i diversi interessi e diritti coinvolti.
Innanzitutto diritti costituzionalmente tutelati quali
quello alla riservatezza (art. 2) e della tutela del domicilio (art.
14) sotto due distinti aspetti: come diritto di ammettere o
escludere altre persone da determinati luoghi in cui si svolge la
vita intima di ciascun individuo; e come diritto alla riservatezza su
quanto si compie nei medesimi luoghi. Poi ancora la figura del
condominio che presenta connotazioni assolutamente peculiari, in cui
il "gruppo dei condomini" si trova forzosamente in
comunione.
La
sentenza ha, altresì, precisato, che nemmeno il Condominio ha la
potestà normativa per farlo, eccezion fatta per il caso in cui la
decisione sia deliberata all'unanimità dai condomini,
perfezionandosi in questo caso un comune consenso idoneo a fondare
effetti tipici di un negozio dispositivo dei diritti coinvolti.
Avvocato
Denise Canu