Con sentenza n° 20254 del 28 settembre 2009 la Corte di Cassazione (Seconda Sezione Civile) ha stabilito che, secondo il disposto dell'art. 9, comma 3, della legge 24/03/89, n. 122, i condomini possono deliberare, rispettando la maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, cod. civ. (maggioranza degli intervenuti e metà del valore dell'edificio), la realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo di edifici condominiali, anche in numero inferiore a quello della totalità dei componenti.
I condomini dissenzienti sono tenuti a rispettare la delibera assembleare con conseguente sottrazione dell'uso della zona dell'area comune divenuta parcheggio pertinenziale delle singole unità abitative.
Tale sottrazione, in ogni caso è consentita solo se viene assicurata anche ai condomini dissenzienti la possibilità di realizzare, in futuro, nella zona del sottosuolo comune rimasta libera, un analogo box sotterraneo pertinenziale della propria unità immobiliare di proprietà esclusiva.
Avvocato Denise Canu
I condomini dissenzienti sono tenuti a rispettare la delibera assembleare con conseguente sottrazione dell'uso della zona dell'area comune divenuta parcheggio pertinenziale delle singole unità abitative.
Tale sottrazione, in ogni caso è consentita solo se viene assicurata anche ai condomini dissenzienti la possibilità di realizzare, in futuro, nella zona del sottosuolo comune rimasta libera, un analogo box sotterraneo pertinenziale della propria unità immobiliare di proprietà esclusiva.
Avvocato Denise Canu