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Il responsabile del presente blog è l'avvocato Denise Canu, iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Como. Per maggiori informazioni sull'avvocato ed il suo studio legale clicca qui.

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giovedì 1 marzo 2012

Posso pubblicare la foto della recita di mia figlia?



No, salvo espressa autorizzazione dei genitori dei minori coinvolti.
Le norme che disciplinano il diritto all'immagine sono l'art. 10 del codice civile e gli articoli 96 e 97 della Legge sul diritto d'autore (L 22/04/1941, n. 633). La pubblicazione dell'immagine di una persona non può avvenire senza il consenso della medesima (se minorenne senza consenso dei genitori), e nemmeno quando non vi siano altre circostanze espressamente previste come idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza (quali la notorietà dei soggetti ripresi, l'ufficio pubblico dalle stesse ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia oppure scopi scientifici, didattici culturali).
Vi è, anche, da considerare la normativa sulla privacy (D.L.vo 196/2003) che all'art. 4, lettera b indica come «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Rientra nella qualifica di dato personale anche l'immagine fotografica.
Con riferimento, poi, ai minorenni la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20.11.1989, in Italia ratificata con Legge 27 maggio 1991, n. 176 espressamente ribadisce all'art. 16, in armonia con i principi espressi dagli articoli 2 e 31 della Costituzione, che «nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti».
L’art. 3 della stessa Convenzione sottolinea che: «1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, della autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente».
Avvocato Denise Canu