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martedì 15 maggio 2012

Fotografia: diritto d'autore o diritto connesso?


Le fotografie possono venire considerate opere dell'ignegno (opere fotografiche), e quindi godere della piena protezione del ditritto d'autore, ovvero essere catalogate come semplici fotografie e beneficiare di una tutela più limitata (diritti connessi a quelli d'autore).
L'opera fotografica si concretizza tutte le volte che il fotografo non si limita a riprodurre la realtà, ma inserisce nell'opera la propria creatività, gusto e sensibilità, così da evocare suggestioni a chi esamina la fotografia e, pertanto, gode della piena tutela accordata agli autori dagli articoli 1 e seguenti della Legge 633 del 1941.
L'art. 12 riconosce all'autore il diritto esclusivo di pubblicare l'opera nonché il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati dalla legge.
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternita' dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (art. 20).
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte.
Viceversa, quando l'opera fotografica sia priva dei predetti requisiti, viene considerata una semplice fotografia e gode della più limitata tutela di cui agli articoli 87 e seguenti della medesima Legge, in tema di diritti connessi a quello d'autore. Quest'ultima tutela deve escludersi altresì nell'ipotesi di fotografie di scritti, documenti, oggetti materiali ogni qual volta abbiano aventi finalità riproduttivo-documentale e, quindi, non destinate a funzioni ulteriori, quali la commercializzazione o la promozione di un prodotto.
Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia salvo ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta (art. 88).
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia (art. 92).
Avvocato Denise Canu