Le fotografie possono
venire considerate opere dell'ignegno (opere fotografiche), e quindi
godere della piena protezione del ditritto d'autore, ovvero essere
catalogate come semplici fotografie e beneficiare di una tutela più
limitata (diritti connessi a quelli d'autore).
L'opera fotografica
si concretizza tutte le volte che il fotografo non si limita a
riprodurre la realtà, ma inserisce nell'opera la propria creatività,
gusto e sensibilità, così da evocare suggestioni a chi esamina la
fotografia e, pertanto, gode della piena tutela accordata agli autori
dagli articoli 1 e seguenti della Legge 633 del 1941.
L'art. 12 riconosce all'autore il diritto esclusivo
di pubblicare l'opera nonché il diritto esclusivo di utilizzare
economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato,
nei limiti fissati dalla legge.
Indipendentemente dai diritti esclusivi di
utilizzazione economica della opera, ed anche dopo la cessione dei
diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la
paternita' dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione,
mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera
stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua
reputazione (art. 20).
I diritti di utilizzazione economica dell'opera
durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del cinquantesimo
anno solare dopo la sua morte.
Viceversa, quando l'opera fotografica sia priva dei
predetti requisiti, viene considerata una semplice fotografia
e gode della più limitata tutela di cui agli articoli 87 e seguenti
della medesima Legge, in tema di diritti connessi a quello d'autore.
Quest'ultima tutela deve escludersi altresì nell'ipotesi di
fotografie di scritti, documenti, oggetti materiali ogni qual volta
abbiano aventi finalità riproduttivo-documentale e, quindi, non
destinate a funzioni ulteriori, quali la commercializzazione o la
promozione di un prodotto.
Spetta al fotografo il diritto esclusivo di
riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia salvo ciò che
riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie
riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sulla
opera riprodotta (art. 88).
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni
dalla produzione della fotografia (art. 92).
Avvocato Denise Canu
Nessun commento:
Posta un commento