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mercoledì 4 luglio 2012

diritti relativi al ritratto


Parliamo ancora di fotografia. In questo post in particolare dei diritti derivanti dal ritratto. Tema attuale se solo si considera il vorticoso sviluppo che negli ultimi anni hanno avuto gli strumenti di comunicazione di massa (si pensi ai social network ed alla facilità con la quale vengono pubblicate le immagini).
La Legge sul diritto d'autore (22/04/1941, n. 633), agli articoli 96 e 97, dispone che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salvo i casi in cui la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.
In pratica, l'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio del ritratto deve essere fatta nei limiti in cui il consenso è stato prestato.
Il consenso alla pubblicazione del ritratto può anche essere limitato (si pensi ai contratti con i quali si concede l'autorizzazione all'uso per alcune singole attività, o per la diffusione su determinate riviste) con la conseguenza che se lo sfruttamento dell'immagine non è conforme agli accordi contrattuali intercorsi il danno conseguente costituisce un caso di lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti e, in quanto tali, riconducibili nell'alveo del danno non patrimoniale.
Avvocato Denise Canu

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