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lunedì 1 ottobre 2012

separazione dei coniugi e contrasto religioso


Con l'aumento in Italia delle famiglie di nazionalità mista, sempre più spesso i Tribunali vengono chiamati a pronunciarsi sui contrasti che insorgono tra i coniugi in via di separazione in relazione all'educazione religiosa dei figli.
Il nostro ordinamento, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 54/2006 ha scelto con riferimento ai “provvedimenti riguardo ai figli” (artt. 155 e 155 bis c.c.), la tutela del minore alla c.d. bi genitorialità, intesa come diritto dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre, con la madre, e con le loro rispettive famiglie, anche dopo la separazione.
La regola generale consiste dunque nell’affidamento condiviso, che comporta l’esercizio della potesta` genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
L’affidamento esclusivo dei minori ad un solo genitore rappresenta l’eccezione applicabile soltanto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio.
Ovviamente il credo religioso dei genitori non può essere considerato come criterio nella scelta del regime dell'affidamento dei minori.
La diversità delle confessioni professate dai genitori assume rilevanza unicamente se viene fornita la prova che i figli subiscano un pregiudizio per la loro partecipazione alla fede ed alle pratiche confessionali di ciascuno dei genitori.
Se la confessione religiosa costituisce per il minore un elemento destabilizzante che ingenera sensazioni di confusione, disorientamento ed angoscia, tali da comportare effetti dannosi per l'equilibrio e la salute psichica dello stesso, allora il Tribunale può, con provvedimento motivato, affidare il minore in via esclusiva ad uno solo dei genitori.
Avvocato Denise Canu

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