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Il responsabile del presente blog è l'avvocato Denise Canu, iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Como. Per maggiori informazioni sull'avvocato ed il suo studio legale clicca qui.

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lunedì 25 maggio 2009

Responsabilità dell'albergatore

Con un'altra sentenza del 07 maggio 2009 (n° 10493) la Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, è tornata ad occuparsi della responsabilità dell'albergatore in caso di furto delle cose portate in albergo.
In articolare si è occupata del caso di una pelliccia di visone prelevata dal deposito custodito la sera prima della partenza, poichè questa era prevista al di fuori dell'orario di apertura del medesimo, tenuta nella camera del cliente durante la notte ed ivi sottratta alla presenza degli occupanti addormentati e senza lasciare segni di effrazione o forzatura della porta d’ingresso.
La Corte ha stabilito che:
1) l'orario di apertura del deposito metteva in difficoltà i clienti i quali non potevano beneficiarne la sera tardi o la mattina presto;
2) il servizio di vigilanza notturno è stato lacunoso e negligente consentendo a qualcuno di aggirarsi liberamente per l'albergo ed, utilizzando una chiave evidentemente mal custodita, di introdursi nella camera;
3) il fatto che si siano introdotti proprio in quella camera per sottrarre una pelliccia di valore non esclude che possa essersi trattato di personale dell'albergo;
4) queste carenze organizzative non possono riversarsi sulla clientela.
Alla luce di tutte queste premesse la Corte ha stabilito:
A) vi è responsabilità per colpa dell'albergatore, a norma dell'art. 1785-bis c.c. il quale dovrà risarcire per intero il valore del bene sottratto;
B) non può, quindi, applicarsi la limitazione nell'ammontare del risarcimento stabilita dall'art. 1783 ultimo comma, c.c. che prevede il risarcimento pari al valore del bene sottratto sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.
Avvocato Denise Canu

giovedì 21 maggio 2009

Circolazione stradale, omessa informazione agli automobilisti dell'installazione dell'autovelox: conseguenze

In una recente sentenza (n°7419 del 26 marzo 2009), la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, si è occupata delle sanzioni emesse per violazione delle norme sui limiti di velocità accertate con gli apparecchi denominati autovelox. In particolare la Suprema Corte ha affrontato il caso in cui non vengano perventivamente avvisati gli automobilisti dell'installazione dei dispositivi.
La Corte ha, quindi, stabilito:
1) l'Art. 4 del D.L. 121/2002 così come convertito in Legge 168/2002 dispone che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti;
2) L'obbligo di informazione ivi previsto ha il preciso scopo di informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo, così da orientarne la condotta di guida;
3) Si tratta di una norma posta a garanzia degli automobilisti;
4) La violazione di questa disposizione, pertanto, non è priva di effetto, ma comporta la nullità della sanzione.
Avvocato Denise Canu

lunedì 4 maggio 2009

La responsabilità dei genitori per il fatto illecito del figlio minore

Con sentenza n° 9556 del 22 aprile 2009 la Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, affronta il tema della responsabilità dei genitori, a norma dell'art. 2048 c.c., per i fatti illeciti commessi dal figlio minore convivente.
Questa norma prevede una presunzione di responsabilità a carico degli ascendenti per quanto commesso illecitamente dal figlio minore, salvo che questi non dimostrino:
1) di aver assolto con efficacia al loro impegno educativo, assenza di "culpa in educando";
2) di aver adeguatamente sorvegliato il figlio minore ai fini educativi, assenza di "culpa in vigilando";
La sentenza ha, inoltre, precisato che non è sufficiente dimostrare di aver educato in qualche modo il minore, ma occorre dimostrare di aver impartito allo stesso insegnamenti adeguati e sufficienti ad avviare il figlio ad una adeguata vita di relazione.
Avvocato Denise Canu