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Il responsabile del presente blog è l'avvocato Denise Canu, iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Como. Per maggiori informazioni sull'avvocato ed il suo studio legale clicca qui.

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giovedì 27 novembre 2008

Presentata la proposta di legge "salva-blog"

Il 19 novembre 2008 il deputato e collega Roberto Cassinelli (PDL), membro della Commissione Giustizia di Montecitorio ha depositato una proposta di legge denominata "salva-blog" che si propone, tra l'altro, di "cancellare definitivamente ogni obbligo di registrazione per i blog, le comunità virtuali ed in generale i siti amatoriali".
l'On. Cassinelli, tramite il suo blog, si rende, inoltre, disponibile a raccogliere eventuali osservazioni e critiche avanzate dai blogger affinchè possa intervenire sulla proposta di legge ancora in fase di "prima lettura".
Avvocato Denise Canu

martedì 18 novembre 2008

Deducibilità dell'assegno di mantenimento e dell'assegno alimentare per i figli: il regime fiscale

Prendo spunto da una recente sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n° 373 del 14/11/2008) per approfondire la questione relativa alla deducibilità, ai fini delle imposte dirette, degli assegni alimentari e di mantenimento.
La vicenda trae origine dalla richiesta di rimborso dell'IRPEF relativa a quanto corrisposto da un contribuente alla ex coniuge, quale contributo periodico determinato dal Tribunale, per il mantenimento del figlio. A seguito del diniego dell'Agenzia delle Entrate, nel corso del giudizio di impugnazione, la Commissione tributaria provinciale solleva la questione di legittimità costituzionale della norma. Ma andiamo con ordine.
Il
Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917 DEL 1986) all'articolo 10 (oneri deducibili) al comma 1 prevede la deducibilità dal reddito complessivo:
  • lettera c) degli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
  • lettera d) degli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;
Secondo la Commissione tributaria vi sarebbe disparità di trattamento fiscale tra:
  • gli assegni alimentari (previsti per i soggetti indicati all'art. 433 c.c. e, quindi, anche per i figli) stabiliti con provvedimento dell'autorità giudiziaria deducibili dal reddito complessivo;
  • gli assegni di mantenimento del figlio stabiliti con provvedimento dell'autorità giudiziaria che, invece, non sono deducibili dal reddito complessivo;
La decisione della Corte Costituzionale.
La Corte ha ritenuto che i due assegni (alimentari e di mantenimento) prevedano delle situazioni tra loro non omogenee e quindi
non vi è disparità di trattamento fiscale. La scelta di deducibilità del solo assegno alimentare si ispira alla volontà di differenziare il trattamento fiscale di prestazioni tra loro eterogenee, ma anche di favorire l'adempimento dell'obbligo alimentare, un obbligo che nasce solo laddove non è previsto quello di mantenimento e, quindi, quando il vincolo di solidarietà familiare è meno intenso.
Le motivazioni della Corte Costituzionale.
La Corte, nel decidere, ha ribadito questi principi:
  • l'obbligo di mantenimento dei figli consiste nel prestare loro quanto occorre per tutte le esigenze di vita (tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni). L'importo dovuto viene determinato in proporzione alle sostanze dei genitori, prescinde dallo stato di bisogno del figlio e decorre dal momento in cui sorge il rapporto di filiazione (nascita, adozione) e termina quando il figlio, divenuto maggiorenne, è economicamente autosufficiente. Contiene in sè una quota che soddisfa anche esigenze alimentari, ma questa non è concretamente determinata;
  • L'obbligo di prestare gli alimenti ai figli ha, invece, un contenuto più ristretto. Consiste nel somministrare quanto necessario per le fondamentali esigenze di vita. L'importo viene determinato in proporzione allo stato di bisogno ed alle condizioni economiche di chi deve versarlo. Sorge soltanto in mancanza dell'assegno di mantenimento e quando c'è uno stato di bisogno e l'impossibilità del figlio di provvedere al proprio mantenimento. Decorre dalla domanda giudiziale o dal giorno della messa in mora e termina con la cessazione dello stato di bisogno.
Avvocato Denise Canu

venerdì 14 novembre 2008

Codice deontologico privacy per avvocati ed investigatori privati




Con un comunicato stampa il Garante per la protezione dei dati personali ha reso note le nuove regole di condotta conenute nel codice deontologico privacy che a breve verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 01 gennaio 2009.
Le associazioni di categoria hanno ricevuto l'ok del Garante. Il Codice fissa nuove regole il cui rispetto da parte degli avvocati e degli investigatori privati sarà condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali.






Ecco le principali regole per gli avvocati:

  • l'avvocato può fornire in un unico contesto, anche mediante affisione nei locali dello studio e pubblicazione sul sito internet dello studio, anche con formule sintetiche e colloquiali, l'informativa sul trattamento dei dati personali e le notizie che deve indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive;
  • dovranno essere adottate idonee misure di sicurezza dei sistemi informatici per evitare accessi abusivi o furti di dati e custodire con cura fascicoli e documentazione, in modo da evitare che personale non autorizzato o estranei possano prenderne visione;
  • idonee istruzioni dovranno essere fornite anche al personale di studio. Atti e documenti, una volta estinto il procedimento o il mandato, possono essere conservati in originale o in copia, solo se risultino necessari per altre esigenze difensive della parte assistita o dell'avvocato.
Qui trovate il testo integrale del Codice.
Avvocato Denise Canu

lunedì 10 novembre 2008

Testamento olografo: requisiti



In una recente sentenza (Cass. Civ., Sezione Seconda Civile, 27/10/2008, n° 25845) la Corte di Cassazione, decidendo in ordine alla richiesta di annullamento di un testamento olografo per presunta incapacità del testatore, si è soffermata sui requisiti richiesti dalla legge per la sua validità.
Vediamo quali sono.

Precisiamo subito che le forme ordinarie di testamento sono, secondo quanto previsto dal nostro codice civile, il testamento olografo ed il testamento per atto di notaio (art. 601 codice civile).
Nello specifico i requisiti che deve avere il testamento olografo sono (art. 602 codice civile):
  • Deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore;
  • La data deve contenere l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno;
  • La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni testamentarie. Tale ultima disposizione risponde all'esigenza di avere l'assoluta certezza della riferibilità al testatore di tutte le disposizioni testamentarie, già assicurata dall'olografia.
La sentenza sopra riportata riferendosi alla sottoscrizione del testamento ha precisato che questa può avvenire anche in un momento temporale diverso dalla stesura dell'atto di ultima volontà poichè non vi è norma che imponga la redazione dello stesso in un unico contesto temporale, all'unica condizione che la firma sia sempre apposta alla fine. Teniamo, però, sempre presente che il testamento è perfetto solo nel momento nel quale sono rispettati tutti i requisiti sopra indicati. Per evitare di sbagliare redigiamo il nostro testamento per intero.
Avvocato Denise Canu

lunedì 3 novembre 2008

Assegnazione casa coniugale: chi paga le spese condominiali?



Uno dei problemi che spesso gli ex coniugi si trovano a dover affrontare in seguito alla separazione è il regime della ripartizione delle spese (ordinarie e straordinarie) relative alla casa coniugale.
L'art. 155-quater del codice civile disciplina l'assegnazione della casa familiare stabilendo che:
  • il godimento della stessa è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli;
  • dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà;
  • il diritto al godimento della casa viene meno se l'assegnatario non abiti o cessi di abitare nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio;
Con riferimento al regime della ripartizione delle spese relative alla casa familiare, siano esse ordinarie o straordinarie, salvi particolari accordi tra le parti o decisioni prese dai Tribunali nei singoli casi concreti all'assegnatario spettano le spese ordinarie e d'uso dell'abitazione, mentre al proprietario dell'immobile spettano le spese straordiarie.
Avvocato Denise Canu