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martedì 18 novembre 2008

Deducibilità dell'assegno di mantenimento e dell'assegno alimentare per i figli: il regime fiscale

Prendo spunto da una recente sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n° 373 del 14/11/2008) per approfondire la questione relativa alla deducibilità, ai fini delle imposte dirette, degli assegni alimentari e di mantenimento.
La vicenda trae origine dalla richiesta di rimborso dell'IRPEF relativa a quanto corrisposto da un contribuente alla ex coniuge, quale contributo periodico determinato dal Tribunale, per il mantenimento del figlio. A seguito del diniego dell'Agenzia delle Entrate, nel corso del giudizio di impugnazione, la Commissione tributaria provinciale solleva la questione di legittimità costituzionale della norma. Ma andiamo con ordine.
Il
Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917 DEL 1986) all'articolo 10 (oneri deducibili) al comma 1 prevede la deducibilità dal reddito complessivo:
  • lettera c) degli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
  • lettera d) degli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;
Secondo la Commissione tributaria vi sarebbe disparità di trattamento fiscale tra:
  • gli assegni alimentari (previsti per i soggetti indicati all'art. 433 c.c. e, quindi, anche per i figli) stabiliti con provvedimento dell'autorità giudiziaria deducibili dal reddito complessivo;
  • gli assegni di mantenimento del figlio stabiliti con provvedimento dell'autorità giudiziaria che, invece, non sono deducibili dal reddito complessivo;
La decisione della Corte Costituzionale.
La Corte ha ritenuto che i due assegni (alimentari e di mantenimento) prevedano delle situazioni tra loro non omogenee e quindi
non vi è disparità di trattamento fiscale. La scelta di deducibilità del solo assegno alimentare si ispira alla volontà di differenziare il trattamento fiscale di prestazioni tra loro eterogenee, ma anche di favorire l'adempimento dell'obbligo alimentare, un obbligo che nasce solo laddove non è previsto quello di mantenimento e, quindi, quando il vincolo di solidarietà familiare è meno intenso.
Le motivazioni della Corte Costituzionale.
La Corte, nel decidere, ha ribadito questi principi:
  • l'obbligo di mantenimento dei figli consiste nel prestare loro quanto occorre per tutte le esigenze di vita (tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni). L'importo dovuto viene determinato in proporzione alle sostanze dei genitori, prescinde dallo stato di bisogno del figlio e decorre dal momento in cui sorge il rapporto di filiazione (nascita, adozione) e termina quando il figlio, divenuto maggiorenne, è economicamente autosufficiente. Contiene in sè una quota che soddisfa anche esigenze alimentari, ma questa non è concretamente determinata;
  • L'obbligo di prestare gli alimenti ai figli ha, invece, un contenuto più ristretto. Consiste nel somministrare quanto necessario per le fondamentali esigenze di vita. L'importo viene determinato in proporzione allo stato di bisogno ed alle condizioni economiche di chi deve versarlo. Sorge soltanto in mancanza dell'assegno di mantenimento e quando c'è uno stato di bisogno e l'impossibilità del figlio di provvedere al proprio mantenimento. Decorre dalla domanda giudiziale o dal giorno della messa in mora e termina con la cessazione dello stato di bisogno.
Avvocato Denise Canu

5 commenti:

marco ha detto...

non è molto chiaro per chi non mastica di diritto civile...la mia domanda è semplice si può dedurre l'assegno di mantenimento per i miei figli di 5 e 3 anni che dò alla mia ex compagna(non ex-moglie)?

Denise ha detto...

Buon giorno Marco,
cerco di rispondere alla Sua semplice domanda: l'assegno di mantenimento per i figli non si può dedurre.
Non è il Suo caso ma, in generale, si può dedurre quello per il coniuge.
Avvocato Denise Canu

ferdinando ha detto...

Riguardo alla deducibilità ai fini Irpef dell'assegno di mantenimento per i figli, stabilito dal Tribunale in caso di separazione, vorrei sapere se sono intervenute modifiche legislative “migliorative” rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale n° 373 del 14/11/2008.
Ritengo infatti, in pieno accordo con la Commissione Tributaria che aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale, che tale sentenza sancisca un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'assegno alimentare, di cui esisteranno ben pochi casi in Italia!
Ritengo inoltre che le argomentazioni a supporto della sentenza siano talmente inconsistenti che non reggerebbero in un ricorso davanti alla Corte di Giustizia Europea, e mi piacerebbe avere la possibilità economica di provarci, magari assieme ad altri padri separati.
Sono convinto invece che le vere ragioni della sentenza siano da ricercare, tanto per cambiare, nella finalità di risparmiare sulla spesa pubblica, visti i numerosissimi, bistrattati padri separati italiani.
Ringrazio sin d'ora per la cortese risposta.
Ferdinando

akragas ha detto...
Questo commento è stato eliminato dall'autore.
akragas ha detto...

Io avrei un quesito in argomento:
Non ho avuto figli dal mio ex coniuge. Premesso ciò, il tribunale ha omologato la separazione dal mio ex coniuge imponendomi di corrispondere allo stesso una somma mensile a titolo di "assegno di mantenimento". Questo assegno di mantenimento mi viene forzatamente trattenuto dalla mia busta paga dalla mia Amministrazione (datore di lavoro) e non mi viene riconosciuta ed operata alcuna deducibilità. Chiamata a rispondere del perché non riconosce la deducibilità in busta paga delle somme trattenute e versate al mio ex coniuge, la mia Amministrazione mi ha risposto che la sentenza di omologa della separazione emessa dal Tribunale definisce le somme da versare al mio ex coniuge a “titolo di mantenimento” per le quali non è prevista alcuna deducibilità. Diversamente sarebbe stato se tali somme versate al coniuge sarebbero state considerate dal giudice a titolo di “assegni alimentari” per le quali, invece, è consentita la deducibilità. La mia domanda è questa: ma l’esclusione dalla deducibilità non era contemplata dall’art. 10 del T.U.I.R. per le sole somme versate per i figli?
Grazie a chi saprà rispondermi!