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martedì 15 settembre 2009

Assistenza a familiare portatore di handicap

Con una recente sentenza (n° 16102 del 09/07/2009) le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno fornito alcune precisazioni in tema di diritto del familiare di portatore di handicap a non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso.
Il caso: una docente di scuola elementare ricorre per veder dichiarata l'illegittimità del proprio trasferimento dal luogo di lavoro per incompatibilità ambientale poiché, assistendo un familiare convivente portatore di handicap la legge (art. 33 comma 5 Legge 104/1992) vieta il trasferimento senza il suo consenso.
La decisione della Suprema Corte:
1) La Legge 104/1992 prevede, all'art. 33, agevolazioni per i lavoratori che assistono soggetti portatori di handicap;
2) In particolare, al comma quinto, si riconosce al lavoratore il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio ed a non essere trasferito senza il proprio consenso presso altra sede;
3) Tali misure devono considerarsi inserite in un ampio complesso normativo, che devono coesistere e bilanciarsi con altri valori costituzionali;
4) Tale norma, pertanto, non configura un diritto assoluto e illimitato poiché il suo esercizio può essere fatto valere laddove non costituisce lesione delle esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro traducendosi in un danno per l'interesse della collettività;
5) Il diritto del lavoratore a non essere trasferito non è attuabile ove sia accertata, in modo rigoroso, la incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro.
Avvocato Denise Canu

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