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martedì 16 dicembre 2008

La responsabilità dell'albergatore


Prendiamo spunto dalla recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. terza, n° 28812 del 05 diecmbre 2008) per approfondire, in vista delle prossime festività, il tema della responsabilità degli albergatori per le cose portate in albergo e per quelle consegnate in custodia.
La Corte di Cassazione ha, innnzitutto, chiarito che non vi è alcun obbligo del cliente di affidare gli oggetti di valore in custodia all'albergatore, poiché manca una previsione normativa in tal senso.
Il cliente, quindi, può scegliere se:
consegnare in custodia gli oggetti di valore (o nel caso in cui la custodia sia stata illegittimamente rifiutata) - si applica l'art. 1784 c.c.
a) in questo caso la responsabilità dell'albergatore è illimitata, il cliente ha diritto all'integrale risarcimento dei danni in caso di deterioramento, distruzione o sottrazione dei beni;
portare con sè i beni senza consegnarli in custodia - si applica l'art. 1783 c.c.
a) la responsabilità dell'albergatore è limitata al valore di quanto sia stato sottratto, distrutto o deteriorato, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata;
b) questo limite di responsabilità non si applica qualora sia dovuto a colpa dell'albergatore, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.
In entrambi i casi poi non si ha responsabilità dell'albergatore per la distruzione, sottrazione o deterioramento quando:
a) sono dovuti per causa del cliente, degli accompagnatori, persone al suo servizio o che gli rendono visita;
b) per forza maggiore;
c) per la natura della cosa.
Avvocato Denise Canu

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