Per poter fornire una risposta esaustiva alla domanda sopra indicata occorre, innanzitutto, tener conto delle novità sull'esenzione ICI prima casa, introdotte dal Decreto Legge 93 del 27/05/2008 convertito in Legge 126 del 24/07/2008.
Per quanto ci interessa è prevista l'esenzione del proprietario dell'immobile (marito o moglie) che successivamente a provvedimento di separazione, annullamento o "divorzio", non sia assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale su altro immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso Comune ove si trova la casa coniugale.
Qualora non si rientri nell'ipotesi di esenzione sopra indicata, si tenga presente che la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n° 25486/2008 depositata il 20 ottobre 2008 si è pronunciata in relazione alla seguente vicenda.
Il proprietario di un immobile impugnava l'avviso di accertamento emesso dal Comune in ordine all'omessa dichiarazione e mancato versamento ICI. Il proprietario sosteneva di non essere il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, bensì la ex moglie alla quale era stata affidata la casa coniugale in sede di separazione personale.
La Corte di Cassazione ha così stabilito:
Avvocato Denise Canu
Per quanto ci interessa è prevista l'esenzione del proprietario dell'immobile (marito o moglie) che successivamente a provvedimento di separazione, annullamento o "divorzio", non sia assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale su altro immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso Comune ove si trova la casa coniugale.
Qualora non si rientri nell'ipotesi di esenzione sopra indicata, si tenga presente che la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n° 25486/2008 depositata il 20 ottobre 2008 si è pronunciata in relazione alla seguente vicenda.
Il proprietario di un immobile impugnava l'avviso di accertamento emesso dal Comune in ordine all'omessa dichiarazione e mancato versamento ICI. Il proprietario sosteneva di non essere il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, bensì la ex moglie alla quale era stata affidata la casa coniugale in sede di separazione personale.
La Corte di Cassazione ha così stabilito:
- In tema di imposta comunale sugli immobili, il coniuge affidatario dei figli al quale sia assegnata la casa coniugale posta nell'immobile di proprietà (anche in parte) dell'altro coniuge, non è il soggetto passivo dell'imposta;
- Con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale viene riconosciuto al coniuge assegnatario un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale;
- Poichè l'unico elemento per identificare il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta è la titolarità di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, il coniuge assegnatario (che non sia anche proprietario) non è tenuto al pagamento.
Avvocato Denise Canu
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