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venerdì 17 ottobre 2008

Guida in stato di ebbrezza. Art. 186 C.d.S.

Un breve viaggio per conoscere le sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza.
L'art. 186 del Codice della Strada, recentemente modificato dalla Legge 125 del 24/07/2008, vieta di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche. E' un reato di competenza del Tribunale e prevede sanzioni diversificate a seconda del tasso alcolemico che viene riscontrato.
  1. Tasso alcolemico compreso tra 0.5 e 0.8 grammi per litro (g/l) - è prevista l'ammenda da € 500,00 ad € 2.000,00 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi;
  2. Tasso alcolemico compreso tra 0.8 e 1.5 g/l - è prevista l'ammenda da € 800,00 ad € 3.200,00 e l'arresto fino a 6 mesi. Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno;
  3. Tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l - è prevista l'ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00 e l'arresto da 3 mesi ad 1 anno e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni. La patente di guida è sempre revocata se il reato è commesso dal conducente di un autobus o un veicolo di massa complessiva superiore a 3.5 T. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche nell'ipotesi di sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che appartenga a persona estranea allo stesso. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo il caso in cui risulti che abbia già commesso in precedenza altre violazioni di cui al presente punto. La procedura di confisca si applica anche nel caso di incidente stradale.
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale: le pene sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto al punto 3, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Qualora non sia disposto il sequestro del veicolo, e non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore. Le relative spese di recupero e trasporto del veicolo sono interamente a carico del trasgressore.
Salvo che non costituisca più grave reato, in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti richiesti dagli organi di Polizia Stradale, al conducente si applicano le pene previste al precedente punto 3, la condanna comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni e della confisca del veicolo, salvo che lo stesso non appartenga a persona estranea al reato.
Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente il Prefetto ordina al trasgressore di sottoporsi a visita medica. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente di guida il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica che deve avvenire entro 60 giorni. Qualora ciò non avvenga il Prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
Qualora il tasso alcolemico accertato sia superiore a 1.5 g/l, salve le sanzioni sopra riportate il Prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
Avvocato Denise Canu

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